Art. 5.
                Elaborazione e trasmissione dei dati
  1.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono entro il 30 aprile del 1995 al Ministero della sanita'  i
dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando i moduli
riportati nell'appendice 1 del presente decreto.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 28 febbraio 1995
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 75