Art. 5. Elaborazione e trasmissione dei dati 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 30 aprile del 1995 al Ministero della sanita' i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando i moduli riportati nell'appendice 1 del presente decreto. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1995 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 75