Art. 2.
Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto,
puo' essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano
rispettati i seguenti requisiti:
a) il legname e' stato lavorato presso segherie o trattato in
adeguati impianti che "Agriculture Canada" ha approvato ed ammesso a
partecipare al programma di verifica del trattamento termico;
b) si e' proceduto ad un trattamento termico durante il quale la
parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per 30 minuti ad
una temperatura di almeno 56 C, in forni controllati, verificati ed
approvati da un organismo collaudatore indipendente all'uopo
riconosciuto da "Agriculture Canada"; i dati relativi al tempo ed
alla termperatura del trattamento cui e' sottoposta ciascuna partita
vanno registrati e conservati;
c) la verifica di cui alla lettera b) va effettuata applicando un
metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme, il tempo
necessario per mantenere per 30 minuti ad una tempreratura di 56 C
la parte piu' interna del legname; in base a tale verifica va
definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento;
d) i forni di cui alla lettera b) sono dotati di un impianto
tarato per la registrazione della temperatura raggiunta durante il
trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo
collaudatore di cui alla lettera b);
e) se risultano rispettate le prescrizioni della lettera b), un
incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa apporre
un marchio normalizzato sul quarto superiore destro di una delle
superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato;
f) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo
preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e
controllato da "Agriculture Canada", predispongono un sistema di
controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle
lettere da a) ad e);
g) un sistema di controllo prevede che ispettori di "Agriculture
Canada" procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di
cui alla lettera a), nonche' ad ispezioni saltuarie prima della
spedizione dei prodotti;
h) il legname e' scortato da un "certificato di trattamento
termico in forno", definito nell'ambito del programma di cui alla
lettera a), conforme al modello riportato in allegato al presente
decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie
autorizzate a partecipare a detto programma approvato da "Agriculture
Canada".