Art. 3.
I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite
di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle
intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui al presente
decreto.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 1995
Il Ministro: LUCHETTI