IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973,  n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni rela-
tive all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
   Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni  per
ampliare   le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare l'attivita' di accertamento;
   Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f)  della
suddetta legge, che prevede, per i soggetti indicati nell'art. 29 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'obbligo di trasmettere  all'anagrafe  tributaria  gli  elenchi  dei
percipienti  ai  quali  sono  stati corrisposti compensi o emolumenti
assoggettati a ritenute d'acconto;
   Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  che  tra
l'altro  istituisce  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale per
lavoratori dipendenti e pensionati;
   Visto in particolare l'art. 78, commi da 10  a  12,  della  citata
legge  30  dicembre  1991, n. 413, che prevede la possibilita', per i
lavoratori dipendenti  e  pensionati,  di  adempiere  all'obbligo  di
dichiarazione  dei  redditi  con  l'assistenza  fiscale dei sostituti
d'imposta;
   Visto il titolo I del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre   1992,   n.   395,  che  reca  disposizioni  regolamentari
concernenti  l'assistenza  fiscale   ai   lavoratori   dipendenti   e
assimilati  da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati
di assistenza fiscale;
   Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 15
dicembre 1992, come integrato dal successivo decreto 5 gennaio  1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6  del  9  gennaio  1993,
concernente l'approvazione del modello 730/93;
   Visto l'art 4 del decreto del Ministro delle  finanze  5  febbraio
1993  che  consente,  ai  lavoratori  dipendenti  e pensionati che si
avvalgono dell'assistenza fiscale di cui  al  citato  art.  78  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  di conferire apposita delega al
sostituto d'imposta per la redazione della dichiarazione dei  terreni
e dei fabbricati agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;
   Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 28 aprile 1993, che
stabilisce il contenuto e le caratteristiche  tecniche  dei  supporti
magnetici  contenenti  i  dati  delle dichiarazioni dei terreni e dei
fabbricati delle persone fisiche, nonche' le modalita' di  presentare
degli stessi all'amministrazione finanziaria;
   Visto  l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre
1993, concernente l'approvazione del modello 730/94;
   Considerata la  necessita'  che  all'Anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui  agli  articoli  3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  1992,  n.
395,  come  modificato  dall'art.  5,  comma  2, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 330, effettuati con le ritenute  d'acconto  applicate
sulle  retribuzioni  corrisposte  a  dipendenti  che si siano avvalsi
dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
   Considerato  che  l'art.  20,  comma 2, lettera f), della legge 30
dicembre 1991, n. 413,  prevede  la  emanazione  di  un  decreto  del
Ministro  delle  finanze al fine di stabilire, per le amministrazioni
di cui al quarto comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.  600/1973  e  previa  intesa  con  le  rispettive
presidenze,   il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  di  dette
comunicazioni;
   Visto  l'assenso  espresso  dalla  Presidenza  del  Senato   della
Repubblica con lettera n. I414.A.2/rag del 13 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'amministrazione    del   Senato   della   Repubblica   trasmette
all'anagrafe tributaria, gli elenchi nominativi  del  percipienti  ai
quali   sono   stati  corrisposti  nell'anno  precedente  compensi  o
emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai  sensi  dell'art.  29
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
   Gli elenchi di cui al primo  comma  devono  essere  registrati  su
supporti  magnetici  secondo  le  caratteristiche  tecniche  indicate
nell'allegato A al presente  decreto,  relativamente  ai  compensi  o
emolumenti   corrisposti  nel  1992,  e  secondo  le  caratteristiche
tecniche indicate nell'allegato B al presente decreto,  relativamente
ai compensi o emolumenti corrisposti nell'anno 1993.
   I  dati  relativi  alle indennita' di cui all'art. 47, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597,  possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le
stesse modalita' stabilite nel presente comma.