Art. 2.
   L'amministrazione  della  Corte  costituzionale  qualora  nel 1994
abbia prestato a dipendenti assistenza fiscale ai sensi dell'art. 17,
commi da 10 a 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e del  titolo
I  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.
395, deve registrare  i  dati  delle  dichiarazioni  mod.  730  degli
assistiti  su  supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo
le specifiche tecniche  stabilite  nell'allegato  B  al  decreto  del
Ministro delle finanze 13 dicembre 1993.
   Qualora  l'assistenza di cui al primo comma sia stata prestata nel
1993, i dati delle dichiarazioni mod. 730 devono essere registrati su
supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le  specifiche
tecniche  stabilite  nell'allegato  C  al  decreto del Ministro delle
finanze 15 dicembre 1992, come integrato  dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 5 gennaio 1993.
   L'amministrazione  della  Corte  costituzionale qualora per delega
conferita  da  dipendenti  abbia  ad  essi   prestato,   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze
5  febbraio  1993, assistenza fiscale nel 1993 anche per la redazione
della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, deve registrarne  i
dati  su  supporto magnetico secondo le specifiche tecniche stabilite
nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993.