Art. 2. L'amministrazione della Corte costituzionale qualora nel 1994 abbia prestato a dipendenti assistenza fiscale ai sensi dell'art. 17, commi da 10 a 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, deve registrare i dati delle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993. Qualora l'assistenza di cui al primo comma sia stata prestata nel 1993, i dati delle dichiarazioni mod. 730 devono essere registrati su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992, come integrato dal decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993. L'amministrazione della Corte costituzionale qualora per delega conferita da dipendenti abbia ad essi prestato, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 febbraio 1993, assistenza fiscale nel 1993 anche per la redazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, deve registrarne i dati su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze 28 aprile 1993.