Art. 2.
   I soggetti erogatori di servizi pubblici sanitari, anche in regime
di   concessione   o   mediante   convenzione,   adottano,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le rela-
tive  "Carte  dei  servizi",  sulla  base dei principi indicati dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27  gennaio
1994  e  dello  schema  generale  di  riferimento,  dandone  adeguata
pubblicita' agli utenti e  inviandone  copia  al  Dipartimento  della
funzione pubblica.