AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995). Art. 1. 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, (( progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque )) usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti (( dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989. )) Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. (( 2. I progetti di massima di cui al comma 1 )) sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, (( n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per )) (( la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque )) (( del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di )) (( Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali. )) 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. (( I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. )) I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, (( fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti. )) 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. (( 4- bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di )) (( quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti )) (( assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della )) (( ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle )) (( acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei )) (( comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive )) (( pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio )) (( 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di )) (( Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. )) (( I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo )) (( idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato )) (( alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con )) (( le modalita' di cui all'articolo 5 della legge )) (( 5 febbraio 1992, n. 139. )) 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il (( 30 giugno 1996 )) . Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano (( ai soggetti, )) di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi".