Art. 1-bis.
 
(( 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:              ))
(( "1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime       ))
(( parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e   ))
(( di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia    ))
(( private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente               ))
(( conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di  ))
(( Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e  ))
(( Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione    ))
(( gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma,     ))
(( lettere b) e c), della legge                                    ))
(( 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne     ))
(( dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non      ))
(( comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino ))
(( pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di     ))
(( arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le ))
(( competenze della Commissione sui relativi                       ))
(( piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della        ))
(( Commissione sostituisce ogni altro parere, visto,               ))
(( autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque          ))
(( denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti        ))
(( disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il     ))
(( parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta  ))
(( interessati ed il parere della commissione provinciale per i    ))
(( beni ambientali".                                               ))
(( 2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, le parole: "Per la finalita'" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalita'".             ))
(( 3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:              ))
(( "3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il    ))
(( proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta ))
(( giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo'    ))
(( essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola     ))
(( volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora   ))
(( il parere non venga espresso entro tale termine, si intende     ))
(( reso in senso favorevole".                                      ))
(( 4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come      ))
(( sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre     ))
(( 1991, n. 360, e' aggiunto in fine, il seguente comma:           ))
(( "5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia           ))
(( esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito ))
(( territoriale di propria competenza".                            ))
(( 5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre     ))
(( 1984, n. 798, e' abrogato.                                      ))
(( 6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre      ))
(( 1984, n. 798, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma,    ))
(( della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la       ))
(( salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti  ))
(( degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno      ))
(( della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il       ))
(( proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della   ))
(( documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per           ))
(( chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo    ))
(( non superiore a novanta giorni".                                ))
(( 7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre    ))
(( 1984, n. 798, e' abrogato.                                      ))
(( 8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e'        ))
(( aggiunto, in fine, il seguente comma:                           ))
(( "E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque ))
(( di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni   ))
(( di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo".     ))