Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. 2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. 3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale. 4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere e' esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria.".