Art. 2.
 
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro dei
lavori pubblici,  sentita  la  regione  Veneto,  provvede,  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994,  n. 36,
all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.
  2.   All'interno   della   conterminazione   lagunare   di  Venezia
l'autorizzazione allo  scarico  di  cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 133, e' rilasciata dal Magistrato alle acque.
  3.  La  procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si
applica  esclusivamente  agli  impianti  i  cui   scarichi   sversano
direttamente  all'interno  della  conterminazione  lagunare.  Per gli
impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti  nel  territorio
scolante  nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure
di approvazione dei progetti, di autorizzazione  allo  scarico  e  di
controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.
  4.  L'articolo  13  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  1.  La  vigilanza  sull'esecuzione  delle  opere  e'
esercitata,  a  mezzo  dell'apposita  sezione  di cui all'articolo 9,
terzo comma, lettera b), della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  e
successive  modificazioni,  dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel
caso in cui i privati, le imprese o gli  enti  pubblici  tenuti  alla
realizzazione  degli  impianti  di cui all'articolo 9, secondo comma,
della citata legge n. 171 del 1973, e successive  modificazioni,  non
adempiano  agli  obblighi  entro  i  termini  previsti dal decreto di
approvazione del progetto, l'organo di vigilanza  ordina  l'immediata
chiusura   degli   scarichi,   dandone   comunicazione  all'autorita'
giudiziaria.".