Art. 3.
 
  1.  All'articolo  3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre
1991, n. 360,  le  parole:  "Per  un  periodo  di  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Fino al (( 31 dicembre 1995 )) ," e le
parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite
dalle seguenti: "al centro  storico  di  Venezia,  alle  isole  della
laguna, (( al Lido, )) al litorale di Pellestrina".
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8  ))
(( novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessita'" sono ))
(( sostituite dalle seguenti: "accertate necessita'".              ))
(( 1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. ))
(( 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il      ))
(( pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di      ))
(( procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di ))
(( comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del ))
(( convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di             ))
(( comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni,  ))
(( anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara  ))
(( con decreto, se del caso, la non applicabilita' della           ))
(( sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano  ))
(( le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di    ))
(( procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e    ))
(( dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il         ))
(( locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha         ))
(( acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca      ))
(( all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei ))
(( confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino   ))
(( del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi  ))
(( in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli    ))
(( altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del ))
(( danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a     ))
(( dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per   ))
(( le spese di trasloco".                                          ))
  2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre
1991,  n.  360, sono soppresse le parole: "e rientri nelle condizioni
per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica".
  3. All'articolo 3 della legge 8 novembre  1991,  n.  360,  dopo  il
comma 2 (( sono inseriti i seguenti: ))
  "  (( 2-bis. )) Il diritto di prelazione non puo' essere esercitato
nei seguenti casi:
    a) quando la  cessione  delle  quote  di  proprieta',  ovvero  il
trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore,
in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
    b)  quando  il  trasferimento  della  proprieta' di beni immobili
avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o  il
proprio  luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si
impegnino a  trasferire  nell'immobile  la  propria  residenza  entro
centottanta giorni.
(( 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso                   ))
(( residenziale il comune competente per territorio che le         ))
(( effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione           ))
(( prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.".   ))
  4.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8
novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo
a tal fine il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della  predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e la  data  del  31  dicembre
1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.
  5.  Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139,
e' sostituito dal seguente:
  " 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di  Venezia  e  di
Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
e  all'articolo  2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991,
n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire  31
miliardi  con  decorrenza  dall'anno  1993,  di  lire 10 miliardi con
decorrenza  dall'anno  1994,  di  lire  11  miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
  6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre
1984,   n.   798,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"nell'ambito dell'intero territorio comunale".
(( 6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15     ))
(( novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti       ))
(( periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi      ))
(( acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi   ))
(( nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ))
(( ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto   ))
(( 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento    ))
(( per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione      ))
(( marittima), approvato con decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono   ))
(( determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di ))
(( quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.          ))
(( Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse     ))
(( gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti".         ))