Art. 4.
 
  1.   Il   procedimento   per   l'istituzione   del  Parco  naturale
interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa gia'  avviata
ai  sensi  dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma  1,  si  provvede
all'istituzione   di   un  Parco  nazionale  in  tale  area  a  norma
dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  conformita'
alle  risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in
applicazione della delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  del  5 agosto 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  13
settembre 1988.