Art. 4. 1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa gia' avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformita' alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.