Art. 5.
 
  1.  A  modifica  di  quanto previsto dall'articolo 13, primo comma,
numero 5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  le  aziende  a
prevalente  partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia
e di Chioggia, (( sono formate  ))  in  modo  che  la  partecipazione
pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.
  2.  Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e' abrogato.
(( 2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di              ))
(( Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di      ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione           ))
(( azionaria.                                                      ))
(( 2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data       ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio   ))
(( di amministrazione della societa' che gestisce l'azienda sia    ))
(( composto da non piu' di sette membri.                           ))
(( 2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte        ))
(( di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10   ))
(( marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5    ))
(( febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4   ))
(( della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni,  ))
(( in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del   ))
(( 1992, si intendono abrogate.                                    ))