Art. 5-bis. (( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile )) (( 1973, n. 171, nonche' all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, )) (( n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi )) (( ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri )) (( recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella )) Gazzetta )) (( Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. ))