Art. 5-bis.
 
(( 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile ))
(( 1973, n. 171, nonche' all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, ))
(( n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi   ))
(( ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri    ))
(( recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza   ))
(( sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella )) Gazzetta         ))
(( Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.                            ))