Art. 6.
 
(( 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n.   ))
(( 360, e' sostituito dal seguente:                                ))
(( "3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la        ))
(( realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del        ))
(( sistema di coordinamento e di controllo degli interventi        ))
(( finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia    ))
(( ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del   ))
(( bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata   ))
(( la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si    ))
(( provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001  ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno   ))
(( 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al     ))
(( Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ))
(( ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di   ))
(( bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le      ))
(( amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi  ))
(( inutilmente trenta giorni dalla richiesta".                     ))
(( 2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n.   ))
(( 360, e' abrogato.                                               ))