Art. 6-bis. (( 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 )) (( novembre 1984, n. 798, sono abrogati. )) (( 2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli )) (( effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base )) (( delle disposizioni citate al comma 1. ))