Art. 6-bis.
 
(( 1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29    ))
(( novembre 1984, n. 798, sono abrogati.                           ))
(( 2. Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli      ))
(( effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base      ))
(( delle disposizioni citate al comma 1.                           ))