AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dell'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26". Il D.L. n. 26/1995, recante disposizioni urgenti per la
ripresa delle  attivita'  imprenditoriali,  e'  stato  convertito  in
legge,  con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art. 5
di detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui  testo
e'  riportato  in  appendice,  recava  norme  sulle forniture e sugli
appalti pubblici.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 4  luglio  1995  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
          Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109
 
(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio    ))
(( 1994, n. 109, sono abrogati.                                    ))
(( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio ))
(( 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra   ))
(( in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito        ))
(( supplemento della    Gazzetta Ufficiale,    che avviene         ))
(( contestualmente alla ripubblicazione della citata legge         ))
(( n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal      ))
(( presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge   ))
(( n. 109 del 1994.                                                ))
(( 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla ))
(( data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e   ))
(( ai relativi affidamenti in appalto o in concessione             ))
(( si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994,      ))
(( n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le        ))
(( disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' ))
(( stabilite dal regolamento stesso.                               ))
(( 4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del      ))
(( regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti  ))
(( in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della ))
(( legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente    ))
(( decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ))
(( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9,  ))
(( e 14, nonche' le disposizioni legislative e regolamentari       ))
(( previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del     ))
(( 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti         ))
(( affidati formalmente prima della data di entrata in vigore      ))
(( della legge di conversione del presente decreto e ai relativi   ))
(( affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per    ))
(( l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei     ))
(( mesi dalla stessa data.                                         ))
(( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data  ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, ))
(( qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia         ))
(( pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le    ))
(( disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data ))
(( di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109,      ))
(( nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8,                             ))
(( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31,         ))
(( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge       ))
(( n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.          ))
(( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e ))
(( agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della   ))
(( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore  ))
(( della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle    ))
(( aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi  ))
(( termini, sono applicabili le disposizioni                       ))
(( vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.  ))
(( 7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli           ))
(( uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,     ))
(( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato           ))
(( dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di        ))
(( progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del   ))
(( progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da      ))
(( parte degli organi competenti.                                  ))
(( 8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla     ))
(( pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende     ))
(( riferito alla data di presentazione delle offerte.              ))
(( 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 ))
(( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere  ))
(( dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma ))
(( 2 del presente articolo.                                        ))
(( 10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo   ))
(( 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre ))
(( dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione   ))
(( nella    Gazzetta Ufficiale    della costituzione               ))
(( dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta    ))
(( giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge ))
(( n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente        ))
(( decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla     ))
(( data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla   ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto.                                               ))
(( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le      ))
(( modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
 
                                   APPENDICE
 
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio
          1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di
          conversione del presente decreto:
             "Art. 5 (Forniture e appalti pubblici). - 1. Per i nuovi
          procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  l'applicazione
          delle  disposizioni  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          resta sospesa fino al  30  giugno  1995,  fatti  salvi  gli
          articoli  3,  7,  commi  1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31,
          comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal  presente  decreto.
          In  data  1  gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di
          cui al citato art. 3.  Per  i  procedimenti  gia'  iniziati
          continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dalla normativa
          vigente alla data di pubblicazione del bando.
             2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
          109, le parole: 'entro  sei  mesi'  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 'entro quindici mesi' e sono soppresse le parole:
          'e  dell'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici di
          cui all'art. 4'. All'art. 7, comma 1, le parole: 'un  unico
          responsabile'   sono   sostituite   dalle  seguenti:     'i
          responsabili' ed al comma 2, primo e secondo  periodo,  del
          medesimo   articolo   le   parole:   'Il  responsabile  del
          procedimento'   sono   sostituite   dalle   seguenti:    'I
          responsabili'  e  dopo le stesse sono inserite le seguenti:
          'ciascuno per la parte di propria competenza,'.    All'art.
          24,  comma  3,  sono  soppresse  le  parole:  'di  cui alla
          presente  legge';  all'art.  25,  comma  3,  e'   soppresso
          l'ultimo  periodo  e al comma 1 del medesimo articolo, alla
          lettera a) sono aggiunte, in fine,  le  parole:  ',  ovvero
          qualora   non   comportino   un   aumento  di  spesa;'.  Le
          disposizioni di cui all'art. 25  della  legge  11  febbraio
          1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori
          da  appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto.
             3.  A  valere  sugli  stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
          stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi  di
          investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi
          ed  esecutivi,  incluse  indagini geologiche, geognostiche,
          valutazioni di impatto ambientale od altre  rilevazioni,  e
          agli  studi  per  il  finanziamento  dei  progetti, nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta  dei progetti gia' esistenti di intervento, di
          cui sia riscontrato il  perdurare  dell'interesse  pubblico
          alla  realizzazione dell'opera.   Analoghi criteri adottano
          per i propri bilanci le regioni  e  le  province  autonome,
          qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
          le province o loro consorzi. Per le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario.
             4.  Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure
          di affidamento di lavori pubblici  si  applica  l'art.  24,
          primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14
          giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla vigente
          disciplina  antimafia  ed   in   materia   di   misure   di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione della normativa di
          cui al primo periodo sono abrogate le norme  relative  alla
          sospensione  e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10
          febbraio 1962, n. 57,  e  sono  inefficaci  i  procedimenti
          iniziati  e  gli  atti  adottati  in  base  alla  normativa
          previgente.
             5. E' abrogato l'art. 15 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109.
             6.  Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al
          30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti  alla  data
          di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
             7.  Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore
          a 5 milioni  di  ECU,  l'amministrazione  interessata  deve
          valutare  l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della
          direttiva 93/37/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993,
          relativamente  a tutte le offerte che presentano un ribasso
          superiore di oltre il 20  per  cento  rispetto  alla  media
          aritmetica  dei  ribassi  di  tutte  le offerte ammesse. Il
          calcolo della  media  e'  fatto  non  tenendo  conto  delle
          offerte  in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione
          puo'    prendere    in    considerazione     esclusivamente
          giustificazioni  fondate sull'economicita' del procedimento
          di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o  sulle
          condizioni   particolarmente   favorevoli   di   cui   gode
          l'offerente, con esclusione, comunque,  di  giustificazioni
          relativamente  a  tutti quegli elementi i cui valori minimi
          sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
          amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati
          ufficiali. Le offerte debbono essere corredate,  fin  dalla
          loro  presentazione,  da giustificazioni relativamente alle
          voci di prezzo  piu'  significative,  che  complessivamente
          rappresentino  almeno  il 75 per cento dell'importo posto a
          base di gara.
             8.   Fermo   restando   quanto   previsto  al  comma  7,
          relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
          inferiore  alla   soglia   comunitaria,   l'amministrazione
          interessata  puo' procedere all'esclusione automatica dalla
          gara  delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di
          ribasso  superiore  di  oltre il 20 per cento rispetto alla
          media aritmetica dei ribassi di tutte le  offerte  ammesse.
          Il  calcolo  della  media  e'  effettuato non tenendo conto
          delle offerte in aumento. La procedura di  esclusione  deve
          essere  indicata  nel  bando  o  avviso  di  gara  e non e'
          esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
          inferiore a quindici.
             9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.
          179, come  modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge  5
          ottobre  1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo  il  terzo  periodo  e'
          inserito  il seguente: 'La disponibilita' del Ministero dei
          lavori pubblici e' incrementata delle somme non  utilizzate
          per   contributi   sui  programmi  ed  interventi  previsti
          dall'art. 18 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203, purche'  gli  accordi  di  programma  proposti  dal
          Ministero  dei  lavori  pubblici  si  riferiscano  ad  aree
          concordate   con   le    amministrazioni    locali.    Tali
          disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi,
          sono   versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dei lavori pubblici. Le somme  non  utilizzate  in  ciascun
          esercizio possono esserlo nel biennio successivo.'.
             10.  Anche  in deroga alle diverse procedure previste in
          applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
          n. 152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          luglio  1991,  n.  203,  e  dell'art. 8 del decreto-legge 5
          ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  4  dicembre  1993,  n. 493, gli accordi di programma
          adottati  dai  comuni,  ancorche'  non   ratificati,   sono
          direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso
          art.   18,   comma   1,  nell'ambito  delle  disponibilita'
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.   L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  sopra
          avviene senza  pregiudizio  per  i  procedimenti  pendenti,
          preliminari  all'accordo di programma di cui all'art. 8 del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non
          ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. A  tale  fine  viene  accantonata  una  quota  dei
          predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo
          importo.
            11.  E'  differita  al 1 gennaio 1996 l'entrata in vigore
          delle disposizioni degli  articoli  4  e  5,  limitatamente
          all'abrogazione  delle  norme della legge 14 marzo 1968, n.
          292, relative agli interventi di  restauro  e  manutenzione
          straordinaria  di  beni  immobili  statali, del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368".