AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26". Il D.L. n. 26/1995, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. L'art. 5 di detto decreto, soppresso dalla legge di conversione, il cui testo e' riportato in appendice, recava norme sulle forniture e sugli appalti pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1995 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, sono abrogati. )) (( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra )) (( in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito )) (( supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene )) (( contestualmente alla ripubblicazione della citata legge )) (( n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal )) (( presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge )) (( n. 109 del 1994. )) (( 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e )) (( ai relativi affidamenti in appalto o in concessione )) (( si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, )) (( n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le )) (( disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' )) (( stabilite dal regolamento stesso. )) (( 4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del )) (( regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti )) (( in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente )) (( decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, )) (( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, )) (( e 14, nonche' le disposizioni legislative e regolamentari )) (( previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del )) (( 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti )) (( affidati formalmente prima della data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto e ai relativi )) (( affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per )) (( l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei )) (( mesi dalla stessa data. )) (( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, )) (( qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia )) (( pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le )) (( disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data )) (( di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, )) (( nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, )) (( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, )) (( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto. )) (( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e )) (( agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle )) (( aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi )) (( termini, sono applicabili le disposizioni )) (( vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti. )) (( 7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli )) (( uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato )) (( dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di )) (( progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del )) (( progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da )) (( parte degli organi competenti. )) (( 8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla )) (( pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende )) (( riferito alla data di presentazione delle offerte. )) (( 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere )) (( dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma )) (( 2 del presente articolo. )) (( 10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo )) (( 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre )) (( dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione )) (( nella Gazzetta Ufficiale della costituzione )) (( dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta )) (( giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente )) (( decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla )) (( data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le )) (( modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente )) (( decreto. ))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, i cui effetti sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto: "Art. 5 (Forniture e appalti pubblici). - 1. Per i nuovi procedimenti, il cui bando viene pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, resta sospesa fino al 30 giugno 1995, fatti salvi gli articoli 3, 7, commi 1, 2 e 3, 24, commi 3 e 4, 25, 31, comma 1, 35, 36, 37 come modificati dal presente decreto. In data 1 gennaio 1996 entra in vigore il regolamento di cui al citato art. 3. Per i procedimenti gia' iniziati continua ad applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando. 2. All'art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: 'entro sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro quindici mesi' e sono soppresse le parole: 'e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4'. All'art. 7, comma 1, le parole: 'un unico responsabile' sono sostituite dalle seguenti: 'i responsabili' ed al comma 2, primo e secondo periodo, del medesimo articolo le parole: 'Il responsabile del procedimento' sono sostituite dalle seguenti: 'I responsabili' e dopo le stesse sono inserite le seguenti: 'ciascuno per la parte di propria competenza,'. All'art. 24, comma 3, sono soppresse le parole: 'di cui alla presente legge'; all'art. 25, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo e al comma 1 del medesimo articolo, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: ', ovvero qualora non comportino un aumento di spesa;'. Le disposizioni di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sopra modificate, si applicano ai lavori da appaltarsi, affidarsi o concedersi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed a relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti di intervento, di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 4. Per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici si applica l'art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. 5. E' abrogato l'art. 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 6. Salvo quanto disposto dal presente articolo, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Per gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, che complessivamente rappresentino almeno il 75 per cento dell'importo posto a base di gara. 8. Fermo restando quanto previsto al comma 7, relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata puo' procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il calcolo della media e' effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione deve essere indicata nel bando o avviso di gara e non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici. 9. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: 'La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.'. 10. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorche' non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo. 11. E' differita al 1 gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relative agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368".