Art. 10.
                        Copertura finanziaria
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  " 7. All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  14.040  milioni  per l'anno 1995 e in lire 13.680
milioni per  l'anno  1996  e  in  lire  13.320  milioni  a  decorrere
dall'anno  1997,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1995-1997,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.".