Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge 1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,"; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: " c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori."; (( c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e' inserita )) (( la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: )) (( "14," e' inserita la seguente: "17,"; )) (( c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente )) (( periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente )) (( legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese )) (( collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono )) (( direttamente i lavori oggetto della concessione"; )) ((c-ter) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: )) (( "5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, )) (( per imprese collegate si intendono le imprese di cui )) (( all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre )) (( 1991, n. 406". ))