Art. 2.
                    Ambito oggettivo e soggettivo
                     di applicazione della legge
 
  1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma  1  dopo  la  parola:  "impianti"  sono  inserite  le
seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,";
    b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
    "   c)  ai  soggetti  privati,  relativamente  a  lavori  di  cui
all'allegato A del decreto legislativo  19  dicembre  1991,  n.  406,
nonche'  ai  lavori  civili  relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici  industriali,  di
importo  superiore  a  1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi  o  in  conto  capitale  che,
attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.";
(( c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e' inserita ))
(( la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola:   ))
(( "14," e' inserita la seguente: "17,";                           ))
(( c-bis)    al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente         ))
(( periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente    ))
(( legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese          ))
(( collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono         ))
(( direttamente i lavori oggetto della concessione";               ))
((c-ter)    dopo il comma 5, e' inserito il seguente: ))
(( "5-bis.    Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo,      ))
(( per imprese collegate si intendono le imprese di cui            ))
(( all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre    ))
(( 1991, n. 406".                                                  ))