Art. 3. Delegificazione 1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: " (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge )) " sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1995" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato."; (( a-bis) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal )) (( seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua )) (( pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta )) (( Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione )) (( della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal )) (( decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla )) (( relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla )) (( presente legge e delle altre disposizioni legislative non )) (( abrogate in materia di lavori pubblici"; )) )) (( b) (soppressa dalla legge di conversione); )) c) al comma 6: 1) all'alinea dopo la parola: "legge" sono inserite le seguenti: "oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato"; 2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse; 3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8"; 3-bis) la lettera i) e' abrogata; 3-ter) la lettera n) e' abrogata; d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: " 7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, (( in relazione a lavori strettamente connessi )) alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (( 7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)". ))