Art. 3.
                           Delegificazione
 
  1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2 le parole: "  ((  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente legge )) " sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 1995" e sono soppresse le parole: "e
dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori   pubblici   di   cui
all'articolo  4";  dopo  il  terzo  periodo  e' aggiunto il seguente:
"Sullo schema di regolamento il Consiglio  di  Stato  esprime  parere
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione, decorsi i
quali il regolamento e' emanato.";
(( a-bis)    al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal      ))
(( seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua  ))
(( pubblicazione in apposito supplemento della   Gazzetta          ))
(( Ufficiale,  che avviene contestualmente alla ripubblicazione    ))
(( della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal ))
(( decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla      ))
(( relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla       ))
(( presente legge e delle altre disposizioni legislative non       ))
(( abrogate in materia di lavori pubblici"; ))                     ))
(( b) (soppressa dalla legge di conversione);                      ))
    c) al comma 6:
    1) all'alinea dopo la parola: "legge" sono inserite le  seguenti:
"oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato";
    2)  alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia
percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse;
    3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma  9"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8";
    3-bis) la lettera i) e' abrogata;
    3-ter) la lettera n) e' abrogata;
    d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  "  7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto
1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici, di
concerto  con  il  Ministro  della  difesa,  e'   adottato   apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per
la  disciplina  delle attivita' del Genio militare, (( in relazione a
lavori strettamente connessi )) alle esigenze della difesa  militare.
Sino  alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
   7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati  esteri,  nell'ambito  di  attuazione
della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
sviluppo, il  regolamento  ed  il  capitolato  generale,  sentito  il
Ministero  degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle
condizioni per la realizzazione di detti  lavori  e  delle  procedure
applicate  in  materia  dalle  organizzazioni  internazionali e dalla
Unione europea.
(( 7-quater. (soppresso dalla legge di conversione)".              ))