Art. 4. Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici 1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita' di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni."; b) al comma 4: 1) le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1 gennaio 1996"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi."; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, (( o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, )) di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore."; d) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.".