Art. 4.
          Modifiche dell'organizzazione e delle competenze
             del Consiglio superiore dei lavori pubblici
 
  1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, primo capoverso, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  8.  -  1.  Il  presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' nominato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  fra  personalita'  di  riconosciuta
competenza  tecnica  in materia di lavori pubblici, interne o esterne
alle pubbliche amministrazioni.";
    b) al comma 4:
    1) le parole: "Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  da  emanarsi  entro  il  1
gennaio 1996";
    2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Con il
medesimo decreto si provvede ad  integrare  la  rappresentanza  delle
diverse   amministrazioni   dello  Stato  nell'ambito  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare  analogamente  la
composizione dei comitati tecnici amministrativi.";
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  Il  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, (( o comunque finanziati per almeno il 50  per  cento  dallo
Stato,  ))  di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere
sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre  superiori
a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio
superiore  sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso
i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui  composizione
viene  parimenti  modificata  secondo  quanto  previsto  al  comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di  ECU,
presenti   elementi  di  particolare  rilevanza  e  complessita',  il
provveditore  sottopone   il   progetto,   con   motivata   relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "  5-bis.  Le  adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con  la  presenza
di  un  terzo  dei  componenti  ed  i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
presenti all'adunanza.".