Art. 4-ter.
             Sospensione dalla partecipazione alle gare
 
(( 1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:         ))
(( a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo    ))
(( nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei   ))
(( mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di      ))
(( lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo       ))
(( comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno    ))
(( 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina      ))
(( antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini       ))
(( dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo,   ))
(( sono abrogate le norme incompatibili                            ))
(( relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di     ))
(( cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci       ))
(( i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente.      ))
(( A decorrere dal 1 gennaio 2000, all'esclusione dalla           ))
(( partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici ))
(( provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei  ))
(( medesimi criteri";                                              ))
(( b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997"     ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio     ))
(( 2000";                                                          ))
(( c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999";          ))
(( d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997"    ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio     ))
(( 2000";                                                          ))
(( e) al comma 11, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".          ))