Art. 5. Norme in materia di partecipazione alle gare 1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999"; (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: )) " 4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e' richiesto il parere consultivo del comitato regionale. (( 4-ter. (soppresso dalla legge di conversione)". ))