Art. 5.
            Norme in materia di partecipazione alle gare
 
  1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma  1  le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1996"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";
(( b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:                     ))
  "  4-bis.  Per  le  iscrizioni  di competenza del Comitato centrale
dell'Albo nazionale  dei  costruttori  non  e'  richiesto  il  parere
consultivo del comitato regionale.
(( 4-ter. (soppresso dalla legge di conversione)".                 ))