Art. 6.
               Incentivi e spese per la progettazione
 
(( 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:        ))
(( a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Incentivi e spese ))
(( per la progettazione";                                          ))
(( b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro" fino a: "non      ))
(( superiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e'  ))
(( ripartita la quota dell'1 per cento"; la parola: "esecutivo" e' ))
(( sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in ))
(( fine, le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo ))
(( 7";                                                             ))
(( c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 8"  ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16,     ))
(( comma 7";                                                       ))
(( d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:                    ))
(( "2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli      ))
(( delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le             ))
(( amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non  ))
(( superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi  ))
(( alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari,    ))
(( nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini  ))
(( geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre ))
(( rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti,    ))
(( nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa         ))
(( sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui    ))
(( sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla       ))
(( realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i       ))
(( propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non   ))
(( vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i  ))
(( loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e   ))
(( loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, ))
(( l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote     ))
(( relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure       ))
(( anticipate dall'ente mutuatario".                               ))