Art. 6-bis.
            Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
 
(( 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:        ))
(( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla       ))
(( presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in     ))
(( forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui          ))
(( all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:                    ))
(( a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo   ))
(( 2, comma 1;                                                     ))
(( b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori         ))
(( pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:               ))
(( 1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;    ))
(( 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi          ))
(( archeologici;                                                   ))
(( b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono      ))
(( stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20     ))
(( marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai   ))
(( sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,    ))
(( allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera ))
(( b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo";  ))
(( c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla    ))
(( fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, ))
(( restauro e scavi archeologici";                                 ))
(( d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:                    ))
(( "5-bis.    L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in        ))
(( ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato ))
(( il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere ))
(( dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo   ))
(( qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi          ))
(( archeologici".                                                  ))