Art. 7. Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici 1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo piu' basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto e' fisso e invariabile, in conformita' di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, (( relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. )) A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. (( Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. )) La procedura di esclusione non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. (( Fino al 1 gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.". ))