Art. 7.
                      Criteri di aggiudicazione
                     e commissioni giudicatrici
 
  1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. L'aggiudicazione degli appalti  mediante  pubblico  incanto  o
licitazione  privata  e'  effettuata,  per i contratti da stipulare a
misura, con il criterio del prezzo piu' basso,  determinato  mediante
offerta  a  prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di
impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica
e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura,
con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo
delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste  a
corpo  il  prezzo convenuto e' fisso e invariabile, in conformita' di
quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della  legge  20
marzo 1865, n. 2248, allegato F.";
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "  1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5
milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al  comma
1,  l'amministrazione  interessata  deve  valutare  l'anomalia  delle
offerte  di  cui  all'articolo  30  della  direttiva  93/37/CEE   del
Consiglio del 14 giugno 1993, (( relativamente a tutte le offerte che
presentino  un  ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1
gennaio di ogni anno con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito  l'Osservatorio,  sulla  base  dell'andamento  delle  offerte
ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. )) A  tal  fine  la
pubblica    amministrazione    puo'    prendere   in   considerazione
esclusivamente   giustificazioni   fondate   sull'economicita'    del
procedimento  di  costruzione  o  delle soluzioni tecniche adottate o
sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode  l'offerente,
con  esclusione,  comunque,  di giustificazioni relativamente a tutti
quegli elementi i cui valori minimi sono  stabiliti  da  disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono
rilevabili  da  dati  ufficiali. Le offerte debbono essere corredate,
fin dalla loro presentazione, da giustificazioni  relativamente  alle
voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella
lettera  d'invito,  che concorrono a formare un importo non inferiore
al 75% di quello posto  a  base  d'asta.  ((  Relativamente  ai  soli
appalti  pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle
offerte che presentino una  percentuale  di  ribasso  superiore  alla
percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. ))
La  procedura  di  esclusione  non  e' esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque. (( Fino al 1 gennaio
1997 sono escluse per gli  appalti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore  ed  inferiore  alla  soglia  comunitaria  le  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre  un  quinto
la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.". ))