Art. 8.
                         Licitazione privata
 
(( 1. L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:                    ))
(( "Art. 23 (Licitazione privata). -    1. Alle licitazioni       ))
(( private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi       ))
(( importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto     ))
(( richiesta e che siano in possesso dei requisiti di              ))
(( qualificazione previsti dal bando.".                            ))