Art. 8. Licitazione privata (( 1. L'articolo 23 e' sostituito dal seguente: )) (( "Art. 23 (Licitazione privata). - 1. Alle licitazioni )) (( private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi )) (( importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto )) (( richiesta e che siano in possesso dei requisiti di )) (( qualificazione previsti dal bando.". ))