Art. 8-bis. Trattativa privata (( 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche: )) (( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) (( "1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli )) (( appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: )) (( a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, )) (( nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello )) (( Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 )) (( maggio 1924, n. 827; )) (( b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel )) (( caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, )) (( danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di )) (( natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano )) (( incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di )) (( affidamento degli appalti; )) (( c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, )) (( per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e )) (( superfici architettoniche decorate di cui alla legge )) (( 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni"; )) (( b) al comma 2, le parole: "all'Autorita'" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "all'Osservatorio"; )) (( c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente legge" sono )) (( soppresse; )) (( d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "200 mila ECU". ))