Art. 8-bis.
                         Trattativa privata
 
(( 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:        ))
(( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli    ))
(( appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:    ))
(( a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU,   ))
(( nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello      ))
(( Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23  ))
(( maggio 1924, n. 827;                                            ))
(( b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel   ))
(( caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti,       ))
(( danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di    ))
(( natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano  ))
(( incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di        ))
(( affidamento degli appalti;                                      ))
(( c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU,  ))
(( per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e          ))
(( superfici architettoniche decorate di cui alla legge            ))
(( 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni";           ))
(( b) al comma 2, le parole: "all'Autorita'" sono sostituite dalle ))
(( seguenti: "all'Osservatorio";                                   ))
(( c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente legge" sono     ))
(( soppresse;                                                      ))
(( d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "200 mila ECU".                      ))