Art. 8-ter.
                      Varianti in corso d'opera
 
(( 1. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente:                    ))
(( "Art. 25 (Varianti in corso d'opera).    - 1. Le varianti in    ))
(( corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed ))
(( il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei ))
(( seguenti motivi:                                                ))
(( a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni          ))
(( legislative e regolamentari;                                    ))
(( b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi      ))
(( stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per          ))
(( l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti  ))
(( e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che   ))
(( possono determinare, senza aumento di costo, significativi      ))
(( miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre ))
(( che non alterino l'impostazione progettuale;                    ))
(( c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del     ))
(( codice civile;                                                  ))
(( d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto    ))
(( esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la             ))
(( realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal    ))
(( caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente     ))
(( comunicazione all'Osservatorio e al progettista.                ))
(( 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili   ))
(( per i danni subi'ti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di ))
(( errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,    ))
(( lettera d).                                                     ))
(( 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli       ))
(( interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere      ))
(( aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non  ))
(( superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto ))
(( e che non comportino un aumento della spesa prevista per la     ))
(( realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo  ))
(( interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in    ))
(( diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua ))
(( funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali  ))
(( e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze ))
(( sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del       ))
(( contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non    ))
(( puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del        ))
(( contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per    ))
(( l'esecuzione dell'opera.                                        ))
(( 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il   ))
(( quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto       ))
(( aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice   ))
(( una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario          ))
(( iniziale.                                                       ))
(( 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente          ))
(( articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei       ))
(( materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,     ))
(( fino a quattro quinti dell'importo del contratto".              ))