Art. 8-quinquies.
                  Garanzie e coperture assicurative
 
(( 1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:        ))
(( a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:     ))
(( "L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia  ))
(( fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi"; e     ))
(( dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In caso di     ))
(( ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia           ))
(( fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti     ))
(( sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso";      ))
(( b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1,     ))
(( lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui             ))
(( all'articolo 25, comma 1, lettera d) ".                         ))