Art. 9.
            Norme acceleratorie in materia di contenzioso
 
  1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
  "Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). -  1.
Per  i  lavori  pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), in materia di  appalti  e  di  concessioni,
qualora,   a   seguito   dell'iscrizione  di  riserve  sui  documenti
contabili, l'importo economico dell'opera  possa  variare  in  misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale,    il    responsabile   del   procedimento   acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione,   entro   novanta   giorni   dalla   apposizione
dell'ultima  delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo
bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla  proposta  di
cui  sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale
di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario.
   2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di
lavori pubblici, per la quale  sia  stata  pronunciata  ordinanza  di
sospensione  ai  sensi  dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034,  devono  essere  discussi  nel  merito  entro
novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
   3.  Nei  giudizi  amministrativi aventi ad oggetto controversie in
materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda   di   provvedimento   d'urgenza,   i   controinteressati   e
l'amministrazione  resistente possono chiedere che la questione venga
decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa  l'udienza  per  la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito  dell'istanza.  Qualora  l'istanza  sia proposta all'udienza
gia' fissata per  la  discussione  del  provvedimento  d'urgenza,  il
presidente  del  collegio fissa per la decisione nel merito una nuova
udienza che deve aver luogo entro  sessanta  giorni  e  autorizza  le
parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima
dell'udienza stessa.
   4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia
di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche  alle
controversie  relative  ai  lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.".