Art. 3. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di affiancamento in uniforme, con le armi del Corpo di polizia penitenziaria in dotazione individuale e di reparto, unitamente al personale dell'Arma dei carabinieri operante, in posizione di dipendenza funzionale dai responsabili dell'Arma dei carabinieri. 2. I comandi locali dell'Arma dei carabinieri e le direzioni degli istituti penitenziari interessati sono autorizzati ad assumere accordi di carattere generale e di dettaglio, anche di volta in volta, circa i tempi, l'entita' dei contingenti e le modalita' specifiche di svolgimento del servizio. 3. Il coordinamento e' demandato alla competenza dei comandanti di regione dell'Arma dei carabinieri e dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria interessati.