Art. 3.
  1.  Il  personale  del  Corpo  di polizia penitenziaria effettua il
servizio di affiancamento in uniforme,  con  le  armi  del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in  dotazione  individuale  e  di  reparto,
unitamente  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  operante,  in
posizione  di  dipendenza  funzionale  dai responsabili dell'Arma dei
carabinieri.
  2. I comandi locali dell'Arma dei carabinieri e le direzioni  degli
istituti   penitenziari  interessati  sono  autorizzati  ad  assumere
accordi di carattere generale e  di  dettaglio,  anche  di  volta  in
volta,  circa  i  tempi,  l'entita'  dei  contingenti  e le modalita'
specifiche di svolgimento del servizio.
  3. Il coordinamento e' demandato alla competenza dei comandanti  di
regione  dell'Arma  dei  carabinieri  e  dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria interessati.