Art. 4.
1. Le spese relative alla realizzazione dell'affiancamento di cui
agli articoli precedenti vengono imputate ai capitoli di bilancio,
per quanto di rispettiva competenza.
Roma, 25 febbraio 1995
Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO
Il Ministro della difesa
CORCIONE
Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO