Art. 4.
  1.  Le  spese relative alla realizzazione dell'affiancamento di cui
agli articoli precedenti vengono imputate ai  capitoli  di  bilancio,
per quanto di rispettiva competenza.
   Roma, 25 febbraio 1995
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                               MANCUSO
                      Il Ministro della difesa
                              CORCIONE
                      Il Ministro dell'interno
                             BRANCACCIO