IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  224  del  25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  58
del  9  marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale  25  settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto  ministeriale  7  maggio  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il
decreto  ministeriale  1  agosto  1992,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  184  del  6  agosto  1992,  il  decreto ministeriale 6
novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  266  dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo stipulato tra Italia ed Austria il 3 giugno 1991 in
materia di autotrasporto internazionale di merci;
  Visto  l'accordo  stipulato  tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire  la  sollecita
soluzione  dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci
per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  281  del  28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  aprile 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto  dirigenziale
10  luglio  1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14
luglio 1993, il decreto dirigenziale 24  settembre  1993,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 29 settembre 1993, il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del  2  marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale  13  maggio  1994,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 115 del 19 maggio 1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  183  del  6  agosto  1994,  il decreto dirigenziale 19
ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  22
ottobre  1994,  il  decreto  dirigenziale 11 gennaio 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995;
  Visto il trattato di adesione dell'Austria, della  Norvegia,  della
Finlandia  e  della Svezia all'Unione Europea ratificato con legge n.
686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  162
del 16 dicembre 1994;
  Tenuto  conto  della  disponibilita'  di  ecopunti  appartenenti al
contingente  1995  e  delle  risultanze  della  riunione  dell'Unita'
speciale di monitoraggio Austria tenutasi il 29 maggio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ecopunti disponibili oltre a quelli previsti dall'assegnazione
1995, vengono assegnati alle  imprese  che  effettuano  trasporto  di
merci  nella  stessa  misura  nella  quale l'ammontare complessivo di
ecopunti per l'anno 1995 e' stato percentualmente  diviso  tra  conto
proprio e conto terzi.
  Il  60% delle quote di ecopunti determinate ai sensi del precedente
comma viene assegnato alle imprese che effettuano trasporti di  merci
e  sono titolari di ecopunti; il restante 40% viene assegnato, in via
provvisoria, alle imprese che effettuano trasporti  di  merci  e  non
sono titolari di ecopunti.