Art. 2.
  Le   imprese   assegnatarie   di  ecopunti  necessari  al  transito
attraverso il territorio austriaco, che effettuano trasporto di merci
in conto proprio, che al 31 maggio 1995 hanno utilizzato  la  propria
assegnazione  nella quota percentuale prevista nel successivo art. 4,
possono ottenere, dietro presentazione di domanda,  una  quota  degli
ecopunti disponibili destinati a questo scopo.
  Le  imprese  di trasporto di merci in conto proprio attualmente non
titolari di ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il
territorio  austriaco,  possono  ottenere,  dietro  presentazione  di
domanda,  una  quota  degli  ecopunti  disponibili destinati a questo
scopo  da  utilizzare  soltanto  in  uscita  dallo   Stato,   purche'
dimostrino  di  avere  in  disponibilita'  almeno  un  veicolo il cui
Cop-dokument attesti un consumo massimo di 11 ecopunti per passaggio.
  Dal 1 settembre 1995, alle imprese di trasporto di merci  in  conto
proprio,  monitorate,  nei  limiti  della dotazione aziendale, verra'
rilasciato soltanto un numero di ecopunti pari a quello indicato  nel
Cop-dokument o, in mancanza, pari a sedici ecopunti.