Art. 2. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco, che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che al 31 maggio 1995 hanno utilizzato la propria assegnazione nella quota percentuale prevista nel successivo art. 4, possono ottenere, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo. Le imprese di trasporto di merci in conto proprio attualmente non titolari di ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il territorio austriaco, possono ottenere, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo da utilizzare soltanto in uscita dallo Stato, purche' dimostrino di avere in disponibilita' almeno un veicolo il cui Cop-dokument attesti un consumo massimo di 11 ecopunti per passaggio. Dal 1 settembre 1995, alle imprese di trasporto di merci in conto proprio, monitorate, nei limiti della dotazione aziendale, verra' rilasciato soltanto un numero di ecopunti pari a quello indicato nel Cop-dokument o, in mancanza, pari a sedici ecopunti.