Art. 3.
  Le   imprese   assegnatarie   di  ecopunti  necessari  al  transito
attraverso il territorio austriaco che  effettuano  autotrasporto  di
merci  in  conto  terzi,  che  al  31 maggio 1995 hanno utilizzato la
propria assegnazione nella quota percentuale prevista nel  successivo
art. 4, possono ottenere dietro presentazione di domanda una quota di
ecopunti disponibili destinati a questo scopo.
  Le  imprese  di  trasporto  di merci in conto terzi non titolari di
ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il  territorio
austriaco  possono ottenere, in via provvisoria, dietro presentazione
di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati  a  questo
scopo,  nell'ammontare  stabilito  nel  successivo  art.  4,  purche'
dimostrino di avere in disponibilita' uno o piu' veicoli la cui media
di consumo non superi 11 ecopunti.