Art. 3. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che al 31 maggio 1995 hanno utilizzato la propria assegnazione nella quota percentuale prevista nel successivo art. 4, possono ottenere dietro presentazione di domanda una quota di ecopunti disponibili destinati a questo scopo. Le imprese di trasporto di merci in conto terzi non titolari di ecopunti che intendono effettuare trasporti attraverso il territorio austriaco possono ottenere, in via provvisoria, dietro presentazione di domanda, una quota degli ecopunti disponibili destinati a questo scopo, nell'ammontare stabilito nel successivo art. 4, purche' dimostrino di avere in disponibilita' uno o piu' veicoli la cui media di consumo non superi 11 ecopunti.