Art. 4.
  Le   imprese   assegnatarie   di  ecopunti  necessari  al  transito
attraverso il territorio austriaco, che hanno presentato  domanda  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, possono ottenere una
quota  di  ecopunti  disponibili  calcolata  in  percentuale rispetto
all'utilizzo aziendale alla data del 31 maggio 1995:
   il 20% alle imprese che hanno utilizzato dallo 0,1  al  40%  della
propria assegnazione;
   il  30%  alle  imprese  che hanno utilizzato dal 40,1 al 70% della
propria assegnazione;
   il 50% alle imprese che hanno utilizzato dal 70,1  al  100%  della
propria assegnazione.
  Nell'ambito  delle  fasce  di  cui  al  precedente  comma, ciascuna
impresa potra'  ottenere,  tenuto  conto  dell'ammontare  complessivo
delle   domande  presentate,  una  quota  di  ecopunti  proporzionale
all'utilizzo fattone al 31 maggio 1995  e  comunque  con  un  massimo
rappresentato  dall'utilizzo  rilevato a tale data e con un minimo di
undici ecopunti per  le  imprese  in  conto  proprio  e  di  ventidue
ecopunti per le imprese in conto terzi.