Art. 4. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco, che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, possono ottenere una quota di ecopunti disponibili calcolata in percentuale rispetto all'utilizzo aziendale alla data del 31 maggio 1995: il 20% alle imprese che hanno utilizzato dallo 0,1 al 40% della propria assegnazione; il 30% alle imprese che hanno utilizzato dal 40,1 al 70% della propria assegnazione; il 50% alle imprese che hanno utilizzato dal 70,1 al 100% della propria assegnazione. Nell'ambito delle fasce di cui al precedente comma, ciascuna impresa potra' ottenere, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle domande presentate, una quota di ecopunti proporzionale all'utilizzo fattone al 31 maggio 1995 e comunque con un massimo rappresentato dall'utilizzo rilevato a tale data e con un minimo di undici ecopunti per le imprese in conto proprio e di ventidue ecopunti per le imprese in conto terzi.