Art. 2.
  1.  Nell'ambito  della  quota  di  capacita'   operativa   prevista
dall'art.   3,   comma  2,  del  decreto  indicato  nell'articolo  1,
l'attivita' di controllo  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte
dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e' effettuata
mediante  verifiche  ed  accessi,  diretti  anche all'acquisizione di
elementi utili per gli studi di settore. Le  verifiche  fiscali  sono
effettuate   dagli   uffici   finanziari   in   attivita'  congiunta,
compatibilmente con le risorse disponibili a livello territoriale.
  2. La Guardia di finanza, anche al fine di acquisire elementi utili
per gli studi di settore,  impiega  la  residua  quota  di  capacita'
operativa  prevista  dall'art.  7,  comma  1, lettera a), del decreto
indicato nell'art. 1 e quella necessaria  per  l'effettuazione  delle
verifiche e gli accessi previsti dal presente decreto.
  3.  Per  il corrente anno, ai fini dell'acquisizione degli elementi
utili  per  gli  studi  di  settore,  e'  individuato   un   campione
rappresentativo  dei  soggetti  appartenenti  alle seguenti categorie
economiche:  attivita'  professionali  svolte   prevalentemente   nei
confronti   dei   privati,   artigianato   manifatturiero,  commercio
all'ingrosso e al dettaglio, nonche' pubblici esercizi.
  4. L'amministrazione centrale provvede:
    a) ad individuare i criteri per la formazione  del  campione  per
categorie  economiche,  tenuto  conto  della  distribuzione  per aree
geografiche, della dimensione dell'azienda, del numero degli addetti,
dell'ammontare dei consumi nonche' di ogni altro parametro  economico
utilizzabile in relazione ai singoli settori di attivita';
    b)  a  definire  le  modalita'  di indagine, mediante verifiche e
mediante  accessi  finalizzati  all'acquisizione   e   riscontro   di
specifici elementi informativi anche di natura extracontabile.
  5.  Per  le  categorie economiche indicate nel decreto del Ministro
delle  finanze  6  settembre  1994,  gli   elementi   necessari   per
l'impostazione  degli  studi di settore sono rilevati dalle verifiche
gia' effettuate.
  6. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette nonche' la Guardia
di finanza svolgono, altresi, l'attivita'  di  controllo  mirato  nei
confronti  dei  soggetti  che, sulla base dell'analisi dei dati delle
dichiarazioni  dei  redditi,  relative  ad  un  triennio,   elaborate
dall'anagrafe  tributaria,  presentano  una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche:
   una  redditivita'  lorda  o  netta   disomogenea   rispetto   alla
redditivita' media della categoria economica di appartenenza;
   indici  di  bilancio  o di produttivita' il cui valore si discosta
sensibilmente da quello medio della categoria di appartenenza.
  7. Sulla base dei criteri individuati ai sensi del precedente comma
4, il centro informativo del  dipartimento  delle  entrate  forma  il
campione  dei  soggetti  da  controllare  e  predispone  gli elenchi,
compresi quelli dei soggetti di cui al comma 6, per  i  controlli  da
effettuare  nell'anno  in  corso sulla base della capacita' operativa
disponibile.
  8.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette e gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, anche  congiuntamente,  nonche'  la
Guardia di finanza, nell'ambito della quota di capacita' operativa di
cui  ai  precedenti  commi 1 e 2, effettuano anche controlli mediante
verifiche nei confronti dei soggetti che, sulla base  di  elementi  e
notizie  in  loro  possesso,  risultano  esercitare  le  attivita' di
impresa e di lavoro autonomo, comprese quelle  gia'  individuate  dal
decreto ministeriale 6 settembre 1994, nei seguenti casi:
   insussistenza   dell'iscrizione   agli  appositi  albi  o  elenchi
professionali ovvero dei provvedimenti amministrativi  previsti  come
condizione per il loro esercizio;
   omesse   dichiarazioni   dei   proventi  dell'attivita'  di  fatto
esercitata.