Art. 2. 1. Nell'ambito della quota di capacita' operativa prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto indicato nell'articolo 1, l'attivita' di controllo degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e' effettuata mediante verifiche ed accessi, diretti anche all'acquisizione di elementi utili per gli studi di settore. Le verifiche fiscali sono effettuate dagli uffici finanziari in attivita' congiunta, compatibilmente con le risorse disponibili a livello territoriale. 2. La Guardia di finanza, anche al fine di acquisire elementi utili per gli studi di settore, impiega la residua quota di capacita' operativa prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto indicato nell'art. 1 e quella necessaria per l'effettuazione delle verifiche e gli accessi previsti dal presente decreto. 3. Per il corrente anno, ai fini dell'acquisizione degli elementi utili per gli studi di settore, e' individuato un campione rappresentativo dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie economiche: attivita' professionali svolte prevalentemente nei confronti dei privati, artigianato manifatturiero, commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonche' pubblici esercizi. 4. L'amministrazione centrale provvede: a) ad individuare i criteri per la formazione del campione per categorie economiche, tenuto conto della distribuzione per aree geografiche, della dimensione dell'azienda, del numero degli addetti, dell'ammontare dei consumi nonche' di ogni altro parametro economico utilizzabile in relazione ai singoli settori di attivita'; b) a definire le modalita' di indagine, mediante verifiche e mediante accessi finalizzati all'acquisizione e riscontro di specifici elementi informativi anche di natura extracontabile. 5. Per le categorie economiche indicate nel decreto del Ministro delle finanze 6 settembre 1994, gli elementi necessari per l'impostazione degli studi di settore sono rilevati dalle verifiche gia' effettuate. 6. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette nonche' la Guardia di finanza svolgono, altresi, l'attivita' di controllo mirato nei confronti dei soggetti che, sulla base dell'analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi, relative ad un triennio, elaborate dall'anagrafe tributaria, presentano una o piu' delle seguenti caratteristiche: una redditivita' lorda o netta disomogenea rispetto alla redditivita' media della categoria economica di appartenenza; indici di bilancio o di produttivita' il cui valore si discosta sensibilmente da quello medio della categoria di appartenenza. 7. Sulla base dei criteri individuati ai sensi del precedente comma 4, il centro informativo del dipartimento delle entrate forma il campione dei soggetti da controllare e predispone gli elenchi, compresi quelli dei soggetti di cui al comma 6, per i controlli da effettuare nell'anno in corso sulla base della capacita' operativa disponibile. 8. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, anche congiuntamente, nonche' la Guardia di finanza, nell'ambito della quota di capacita' operativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, effettuano anche controlli mediante verifiche nei confronti dei soggetti che, sulla base di elementi e notizie in loro possesso, risultano esercitare le attivita' di impresa e di lavoro autonomo, comprese quelle gia' individuate dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nei seguenti casi: insussistenza dell'iscrizione agli appositi albi o elenchi professionali ovvero dei provvedimenti amministrativi previsti come condizione per il loro esercizio; omesse dichiarazioni dei proventi dell'attivita' di fatto esercitata.