Art. 4.
  1. L'attivita' di verifica dovra' riguardare  l'ultimo  periodo  di
imposta  per  il  quale  sia  decorso il termine per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e l'annualita' in corso.
  2. Gli uffici finanziari e la Guardia di finanza utilizzeranno ogni
altro  mezzo  istruttorio  previsto  dalla  normativa  vigente  e  in
particolare  l'indagine  bancaria,  ove  ritenuto  utile  al  fine di
accrescere la produttivita' dell'attivita' programmata.
  3. Con apposita circolare saranno diramate le istruzioni operative,
anche ai fini del monitoraggio e del controllo del programma.
  4. Le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate
e  i  comandi  di  zona  della   Guardia   di   finanza   vigileranno
sull'adempimento  di  quanto  previsto nei commi precedenti, anche al
fine del coordinamento dell'attivita', negli ambiti  territoriali  di
rispettiva competenza.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 aprile 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 138