Art. 4. 1. L'attivita' di verifica dovra' riguardare l'ultimo periodo di imposta per il quale sia decorso il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l'annualita' in corso. 2. Gli uffici finanziari e la Guardia di finanza utilizzeranno ogni altro mezzo istruttorio previsto dalla normativa vigente e in particolare l'indagine bancaria, ove ritenuto utile al fine di accrescere la produttivita' dell'attivita' programmata. 3. Con apposita circolare saranno diramate le istruzioni operative, anche ai fini del monitoraggio e del controllo del programma. 4. Le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e i comandi di zona della Guardia di finanza vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento dell'attivita', negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 1995 Il Ministro: FANTOZZI Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1995 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 138