AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n. 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n. 659, e 31 gennaio 1995, n. 27". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995). Art. 1. 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (( (Venezia e Chioggia). - 1. )) I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, (( progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque )) usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti (( dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989. )) Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. (( 2. I progetti di massima di cui al comma 1 )) sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, (( n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per )) (( la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque )) (( del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di )) (( Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali. )) 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. (( I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalita' e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. )) I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualita' delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, (( fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti. )) 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. (( 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di )) (( quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti )) (( assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della )) (( ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle )) (( acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei )) (( comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive )) (( pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio )) (( 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di )) (( Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. )) (( I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo )) (( idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato )) (( alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con )) (( le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, )) (( n. 139. )) 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il (( 30 giugno 1996 )) . Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano (( ai soggetti, )) di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi".
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 10 del D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), e' il seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. La regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia. 2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sisterni di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base di parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi. 4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 2 estingue i reati di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna), e' il seguente: "Art. 5. - 1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonche' gli interventi di competenza della regione Veneto, volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'art. 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneita' tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonche' le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorita' comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprendere la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresi', il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune e' autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della societa' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facolta' il sindaco da' notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma". - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), e' il seguente: "Art. 5. - E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da: il presidente della regione che la presiede; il presidente del Magistrato alle acque; un rappresentante dell'UNESCO; il soprintendente ai monumenti di Venezia; il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia; l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia; il medico provinciale di Venezia; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due; un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal consiglio provinciale; tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato (1/c). I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalita' dei componenti. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' e' determinante il voto del presidente. Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio superiore alle antichita' e belle arti, secondo la rispettiva competenza. Il relativo parere dovra' essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione. La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale. La commissione si avvale per la sua attivita' del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto". - Il testo dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), che integra la Commissione per la salvaguardia di Venezia, di cui al citato art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' il seguente: "Art. 4 (Commissione per la salvaguardia di Venezia). - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unita' sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia. 2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti. 3. L'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' sostituito dal seguente: 'Art. 6. - 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonche' di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della commissione gli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento. 3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. 4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per i motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. 5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale'. 4. L'art. 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e' abrogato. 5. Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione. 6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda. 7. All'art. 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 'f-bis) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale'. 8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia e' autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia puo' provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche". - Il testo dei commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 (Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque), e' il seguente: "Gli impianti di comunita' isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili a quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o cosi' detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento disinfezione. E' consentito che gli impianti per abitazione isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuizione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacita' non inferiore a mc 0,4 per abitante servito. L'effluente delle fosse settiche puo' essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1:10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se piu' restrittive. Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico". - Il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e' il seguente: "Art. 8. - Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovra' predisporre ed inviare al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue: a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorita' di realizzazione; c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi; d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale. Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge". - Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 139, e' il seguente: "3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'art. 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'art. 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilita' derivanti dai predetti limiti di impegno e' destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'art. 5 della presente legge". - Il testo dell'art. 9 della citata legge 16 aprile 1973, n. 171, e' il seguente: "Art. 9. - La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottato i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque. E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi: a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate; b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari; c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile; d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma. La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque. I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge. In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".