AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n.  89,
31  marzo  1994,  n.  221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n.
476, 30 settembre 1994, n. 560,  30  novembre  1994,  n.  659,  e  31
gennaio  1995, n. 27". I DD.LL.  sopracitati, di contenuto pressoche'
analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n.  80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1 giugno 1994, n. 178
del  1  agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre
1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1 aprile 1995).
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (( (Venezia e Chioggia). - 1. )) I  comuni  di  Venezia  e
Chioggia  elaborano,  entro il 30 giugno 1995, (( progetti di massima
per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque ))
usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali  del
Lido  e  di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area  lagunare
gli  obiettivi  previsti  (( dal piano regionale di risanamento delle
acque, approvato con delibera del consiglio regionale del  Veneto  n.
962  del  1  settembre  1989.  ))  Il comune di Venezia provvede alla
suddetta elaborazione nell'ambito  del  progetto  integrato  definito
dall'accordo  di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
 ((  2.  I  progetti  di  massima di cui al comma 1 )) sono approvati
dalla  regione  Veneto  previo  parere  della  commissione   per   la
salvaguardia  di  Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge  8  novembre
1991,
(( n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per  ))
(( la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque  ))
(( del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di ))
(( Venezia", nonche' variante agli strumenti urbanistici generali. ))
  3.  Negli  ambiti  indicati  nel  comma  1, non dotati di fognature
dinamiche, e' consentito lo scarico delle  acque  reflue  provenienti
dagli  insediamenti  civili  di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo  dell'articolo  3  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  dalle  aziende  artigiane
produttive,  ancorche'  non  rientranti  nella   tipologia   di   cui
all'articolo  17  del  piano  regionale  di  risanamento delle acque,
approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962  del
1   settembre   1989,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,  dagli  enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione,  purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i
progetti approvati dai comuni. (( I privati e gli altri soggetti  non
compresi  nel precedente periodo, e piu' in generale tutti coloro che
utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al  comma
1  del  presente  articolo  e con le modalita' e i tempi indicati dai
sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. )) I  trattamenti  degli
scarichi  di  cui  al  presente  comma  superiori  a  cento  abitanti
equivalenti  devono  essere  basati   sull'impiego   delle   migliori
tecnologie  applicabili  e  gestibili,  a costi sostenibili e tenendo
conto  della  situazione  urbanistica  ed  edilizia   specifica.   Le
tipologie  degli  impianti  individuali  o  le  relative  prestazioni
depurative sono  identificate  dalla  regione  Veneto  con  il  piano
regionale   di   risanamento   delle   acque,   approvato   ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 10 maggio  1976,  n.  319,  e  successive
modificazioni,  che  sara'  a  tal fine integrato, per il trattamento
degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti,  entro  il  31
dicembre  1994.  I  caratteri di qualita' delle acque degli effluenti
degli impianti individuali di cui al presente comma possono  eccedere
i  limiti  stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, (( fatte salve specifiche
e  motivate  prescrizioni  integrative  da  parte   delle   autorita'
sanitarie competenti. ))
  4.  Il  sindaco  del  comune  di Venezia e il sindaco del comune di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle  opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando  le  quote  vincolate  ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
(( 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di         ))
(( quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti    ))
(( assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della      ))
(( ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle  ))
(( acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei  ))
(( comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive          ))
(( pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio   ))
(( 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di       ))
(( Chioggia, per i fini di cui al presente articolo.               ))
(( I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo  ))
(( idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato  ))
(( alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con ))
(( le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, ))
(( n. 139.                                                         ))
  5.  Le  aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al  comma  3, gli
stabilimenti  ospedalieri,  gli  enti   assistenziali,   le   aziende
turistiche  ricettive  e  della  ristorazione non serviti da pubblica
fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre  1994
un  piano  di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere
entro il (( 30 giugno 1996 )) . Le disposizioni di cui al comma 4  si
applicano  ((  ai  soggetti,  ))  di  cui  al  comma  3,  che abbiano
presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto  piano  di
adeguamento  degli  scarichi.  I  sindaci,  nel  definire il criterio
preferenziale, dovranno  tener  conto  del  rischio  di  inquinamento
collegato e quindi della particolarita' del caso e dell'urgenza delle
opere  da  eseguire,  oppure  dell'avvenuta completa esecuzione degli
interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.
  6. In attesa della definizione dei procedimenti  amministrativi  di
cui  al  comma  5,  sono sospesi i procedimenti penali per i reati di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 10 del D.L. 5 febbraio 1990, n. 16,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990,
          n. 71 (Misure urgenti per il  miglioramento  qualitativo  e
          per  la  prevenzione  dell'inquinamento delle acque), e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. La  regione  Veneto,
          d'intesa  con  gli  enti  locali  interessati,  nell'ambito
          dell'aggiornamento   del    piano    direttore    per    il
          disinquinamento  della  laguna  di Venezia, provvede, entro
          due anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto, alla definizione delle
          progettazioni esecutive delle fognature dei centri  storici
          ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.
             2.  Fino  a  che  non  verranno  realizzate le fognature
          dinamiche  di  cui  al  comma  1,  le   aziende   artigiane
          produttive  dovranno  dotarsi, entro due anni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di sisterni di depurazione o abbattimento, secondo
          le  prescrizioni  fornite  dai comuni sopra indicati, sulla
          base  di  parametri  indicati  dal   piano   regionale   di
          risanamento  delle  acque e sue successive modificazioni ed
          integrazioni.
             3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine,
          a  presentare  ai  comuni,  entro  tre  mesi  dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  una  denuncia  dei propri scarichi, relativamente
          alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.
             4. I procedimenti penali  relativi  alle  violazioni  di
          legge  per  mancata  autorizzazione  allo scarico rimangono
          sospesi finche' non siano  stati  esauriti  i  procedimenti
          amministrativi  di cui al presente articolo. Il rilascio in
          sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal
          comma 2 estingue i reati di cui all'art. 9 della  legge  16
          aprile   1973,   n.  171,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni".
             - Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          139  (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
          laguna), e' il seguente:
             "Art. 5. - 1. Gli interventi di competenza del comune di
          Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla  tutela
          e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii,
          conseguite  anche  attraverso l'erogazione di contributi ai
          privati, nonche' gli interventi di competenza della regione
          Veneto,    volti    alla     realizzazione     di     opere
          igienico-sanitarie  nel  centro storico di Venezia, secondo
          le indicazioni del piano di cui all'art. 4, comma  1,  sono
          eseguiti   in   forma  unitaria  allo  scopo  di  garantire
          l'omogeneita' tecnico-progettuale, il  coordinamento  nella
          fase   realizzativa  e  la  necessaria  integrazione  delle
          risorse finanziarie. A tal fine  la  regione  Veneto  e  il
          comune  di  Venezia,  nonche'  le  amministrazioni  statali
          competenti all'esecuzione  degli  interventi  per  insulae,
          provvedono  a perfezionare apposito accordo di programma ai
          sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge  8  giugno
          1990, n. 142.
             2.   All'atto   dell'esecuzione   dell'escavo  dei  rii,
          l'autorita' comunale verifica lo stato di consistenza e  di
          manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i
          rii  individuando  gli  eventuali  lavori da realizzare. Il
          sindaco, una  volta  identificate  le  opere  da  eseguire,
          invita  i  proprietari  degli  immobili ad intraprendere la
          realizzazione entro un  termine  non  superiore  a  novanta
          giorni,  indicando  il  limite  del  contributo concesso ed
          assegnando, altresi', il termine entro cui i lavori debbono
          essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza
          che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune e'
          autorizzato ad eseguire  i  lavori  di  manutenzione  delle
          fondazioni,   anche   avvalendosi  della  societa'  di  cui
          all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei
          lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di
          tali facolta' il sindaco da' notizia ai privati proprietari
          nell'atto  con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui
          al secondo periodo del presente comma".
             - Il testo dell'art. 5 della legge 16  aprile  1973,  n.
          171  (Interventi  per  la  salvaguardia  di Venezia), e' il
          seguente:
             "Art.   5.   -   E'  istituita  la  Commissione  per  la
          salvaguardia di Venezia composta da:
              il presidente della regione che la presiede;
              il presidente del Magistrato alle acque;
              un rappresentante dell'UNESCO;
              il soprintendente ai monumenti di Venezia;
              il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte  di
          Venezia;
              l'ingegnere   capo   del  genio  civile  per  le  opere
          marittime di Venezia;
              il medico provinciale di Venezia;
              un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
              un   rappresentante   del   Ministero   della    marina
          mercantile;
              un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle foreste;
              un  rappresentante  del   Consiglio   nazionale   delle
          ricerche  designato dal Ministro per il coordinamento delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
              tre rappresentanti  della  regione  Veneto  eletti  dal
          consiglio regionale con voto limitato a due;
              un  rappresentante  della  provincia di Venezia, eletto
          dal consiglio provinciale;
              tre rappresentanti del comune di  Venezia,  eletti  dal
          consiglio comunale con voto limitato a due;
              due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo
          comma  dell'art.  2  eletti  dai  sindaci con voto limitato
          (1/c).
             I componenti della commissione possono essere sostituiti
          da loro delegati, nel caso in cui rappresentino  uffici,  o
          da  loro  supplenti,  negli  altri  casi,  designati con le
          stesse modalita' dei componenti.
             Le  adunanze  della  commissione  sono  valide  con   la
          presenza   di   almeno   tre   quinti  dei  componenti,  le
          determinazioni sono assunte con il  voto  favorevole  della
          maggioranza   dei   presenti.   In   caso   di  parita'  e'
          determinante il voto del presidente.
             Qualora il parere della commissione  sia  preso  con  il
          voto  contrario  del  presidente del Magistrato alle acque,
          per motivi attinenti all'equilibrio  idraulico-lagunare,  o
          del    medico    provinciale,    per    motivi    attinenti
          all'inquinamento  atmosferico  o   delle   acque,   o   del
          soprintendente  ai  monumenti,  per  motivi  attinenti alla
          salvaguardia     dell'ambiente     paesistico,     storico,
          archeologico   ed   artistico,   le   determinazioni  della
          commissione sono sospese ed il  presidente  della  regione,
          entro  venti giorni dal voto della commissione, rimette gli
          atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
          del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e   del   Consiglio
          superiore   alle   antichita'  e  belle  arti,  secondo  la
          rispettiva competenza.
             Il relativo parere dovra' essere espresso  entro  trenta
          giorni,  salvo  proroga  motivata  per  un massimo di altri
          trenta  giorni.  Le  determinazioni   conseguenti   saranno
          assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente,
          da emanarsi entro trenta giorni.
             Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge  le  designazioni  dei rappresentanti delle pubbliche
          amministrazioni sono comunicate al presidente della regione
          che,   nei   successivi   dieci   giorni,   provvede   alla
          costituzione della commissione.
             La  commissione  di  cui al presente articolo esplica le
          sue funzioni per  il  territorio  di  ciascun  comune  fino
          all'entrata  in vigore dello strumento urbanistico generale
          redatto  o  modificato  secondo  le  direttive  del   piano
          comprensoriale.
             La  commissione  si  avvale  per  la  sua  attivita' del
          personale e degli uffici da  essa  richiesti  alla  regione
          Veneto".
             -  Il  testo dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.
          360  (Interventi  urgenti  per  Venezia  e  Chioggia),  che
          integra  la  Commissione per la salvaguardia di Venezia, di
          cui al citato art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e'
          il seguente:
             "Art. 4 (Commissione per la salvaguardia di Venezia).  -
          1.     La  Commissione  per  la  salvaguardia  di  Venezia,
          istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile  1973,
          n.  171,  e'  integrata  da un rappresentante del Ministero
          dell'ambiente, dal comandante provinciale  dei  vigili  del
          fuoco   di   Venezia   o  da  un  suo  delegato,  e  da  un
          rappresentante   delle   unita'   sanitarie    locali    in
          sostituzione del medico provinciale di Venezia.
             2.  I  componenti  eletti  dalla  regione  Veneto, dalla
          provincia di Venezia, dal comune di Venezia e  dagli  altri
          comuni  di  cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16
          aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la  salvaguardia
          di   Venezia,  durano  in  carica  fino  al  rinnovo  delle
          amministrazioni da cui sono stati eletti.
             3. L'art. 6 della legge  16  aprile  1973,  n.  171,  e'
          sostituito dal seguente:
             'Art.  6.  -  1.  La  Commissione per la salvaguardia di
          Venezia esprime parere vincolante su tutti  gli  interventi
          edilizi   nonche'  di  trasformazione  e  di  modifica  del
          territorio per la realizzazione di opere  sia  private  sia
          pubbliche,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 3,
          secondo comma, della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  da
          eseguirsi   nella  vigente  conterminazione  lagunare,  nel
          territorio  del  comune  di  Chioggia  e  nelle  isole   di
          Pellestrina,  Lido  e  Sant'Erasmo.    Sono  esclusi  dalla
          competenza della commissione gli interventi edilizi di  cui
          all'art.  31,  primo  comma, lettere b) e c), della legge 5
          agosto 1978, n. 457, che non comportino  modifiche  esterne
          all'immobile,  e di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio
          1985, n.  47, e successive modificazioni. Il  parere  della
          commissione   sostituisce   ogni   altro   parere,   visto,
          autorizzazione, nulla  osta,  intesa  o  assenso,  comunque
          denominati,  che  siano  obbligatori ai sensi delle vigenti
          disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il
          parere  delle  commissioni  edilizie dei comuni di volta in
          volta interessati e il parere della commissione provinciale
          per i beni ambientali.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste  di
          concessione   edilizia  sono  trasmesse  dal  sindaco  alla
          Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate  dalle
          istruttorie  degli uffici comunali, entro trenta giorni dal
          ricevimento.
              3. La  Commissione  per  la  salvaguardia  di  Venezia,
          esprime   il   proprio   parere  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento.
              4.  Qualora  il  parere  della   Commissione   per   la
          salvaguardia  di Venezia sia espresso con il voto contrario
          del presidente del Magistrato  alle  acque,  per  i  motivi
          attinenti    all'equilibrio    idraulico    lagunare,   del
          sovrintendente per i beni ambientali ed  architettonici  di
          Venezia,    per    motivi   attinenti   alla   salvaguardia
          dell'ambiente   paesistico,   storico,   archeologico    ed
          artistico,  o  del  comandante  provinciale  dei vigili del
          fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
          costruzioni  e  degli  impianti,  le  determinazioni  della
          commissione  sono  sospese  ed  il  presidente della giunta
          regionale, entro venti giorni dal voto  della  Commissione,
          rimette   gli  atti  al  parere  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, del Ministero per i beni culturali e ambientali e
          del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad  assumere
          le  relative  determinazioni,  con  provvedimento motivato,
          entro novanta giorni dal  ricevimento  degli  atti,  avendo
          preventivamente  acquisito i pareri del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale  per  i  beni
          culturali ed ambientali.
              5.  Per il funzionamento degli uffici della Commissione
          per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si  avvale
          di proprio personale'.
             4.  L'art.  13  della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'
          abrogato.
             5. Le disposizioni di cui all'art. 10 del  decreto-legge
          5  febbraio  1990,  n.  16,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano  anche  agli
          stabilimenti  ospedalieri,  agli  enti  assistenziali, alle
          aziende turistiche ricettive e della ristorazione.
             6. I siti destinati unicamente al recapito  finale,  ivi
          compreso  il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi
          estratti dai canali di Venezia, purche'  sia  garantita  la
          sicurezza  ambientale  secondo  i  criteri  stabiliti dalle
          competenti autorita', potranno essere ubicati in  qualunque
          area,  ritenuta  idonea  dal  Magistrato  alle acque, anche
          all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene
          e terreni di gronda.
             7. All'art. 6 della legge 26 luglio 1984, n.  413,  dopo
          la lettera f) e' aggiunta la seguente:
             'f-bis)  ai  marittimi  imbarcati  su  natanti esercenti
          attivita' di  trasporto  merci  esclusivamente  nell'ambito
          della  laguna  di  Venezia  e  regolarmente iscritti presso
          l'ispettorato compartimentale della  motorizzazione  civile
          qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato
          motore;  gli  stessi  marittimi permangono nelle competenti
          gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale'.
             8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza,  il
          comune  di  Venezia  e'  autorizzato a provvedere, entro il
          termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge  e  nei limiti delle dotazioni di bilancio,
          alla copertura  dei  posti  vacanti  nelle  proprie  piante
          organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale
          di  ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura
          dei posti residuali, il comune di Venezia  puo'  provvedere
          ad   indire   concorsi   pubblici,  anche  in  deroga  alle
          limitazioni  vigenti,  fino  alla  totale  copertura  delle
          piante organiche".
             -   Il   testo   dei   commi  undicesimo,  dodicesimo  e
          tredicesimo dell'art. 3 del D.P.R. 20  settembre  1973,  n.
          962  (Tutela  della  citta' di Venezia e del suo territorio
          dagli inquinamenti delle acque), e' il seguente:
             "Gli impianti di comunita' isolate, costituite da civili
          abitazioni, con popolazione servita non superiore  a  1.000
          abitanti,   che   non  siano  collegabili,  per  motivi  di
          carattere  tecnico-economico,  alle  fognature   dinamiche,
          possono,  anche  se  con  scarico diretto in laguna, essere
          realizzati sostituendo  i  trattamenti  di  stabilizzazione
          biologica  dei  liquami e simili a quelli dei fanghi con un
          unico trattamento del tipo ad  aerazione  estesa,  o  cosi'
          detta  ossidazione  totale,  senza separato trattamento dei
          fanghi, ma sempre completi del trattamento disinfezione.
             E' consentito che gli impianti per  abitazione  isolate,
          sino  ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti,
          fornite di distribuizione  idrica  interna  che  non  siano
          collegabili  a  reti  di fognatura dinamica, smaltiscano le
          acque reflue attraverso una fossa settica a  tre  comparti,
          di capacita' non inferiore a mc 0,4 per abitante servito.
             L'effluente  delle  fosse  settiche puo' essere smaltito
          direttamente in laguna, o per subirrigazione,  o  in  corsi
          d'acqua  che  garantiscano  una diluizione non inferiore ad
          1:10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche
          se  piu'  restrittive.  Le  opere  devono   consentire   la
          periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di
          carattere igienico".
             -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n.
          319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e'
          il seguente:
             "Art. 8. - Entro e non oltre tre  anni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  legge, ciascuna regione, sentiti i
          comuni  interessati,  dovra'  predisporre  ed  inviare   al
          Comitato  interministeriale di cui al precedente art. 3, un
          piano regionale di risanamento delle acque, articolato come
          segue:
               a)  rilevazione  dello  stato  di  fatto  delle  opere
          attinenti  ai  servizi  pubblici di acquedotto, fognatura e
          depurazione;
               b)  individuazione  del  fabbisogno di opere pubbliche
          attinenti ai servizi di cui alla lettera a)  e  definizione
          delle relative priorita' di realizzazione;
               c)  definizione  dei criteri di attuazione, delle fasi
          temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi  di
          accettabilita' per tutti i tipi di scarichi;
               d)  indicazione degli ambiti territoriali ottimali per
          la  gestione  dei  servizi  di   cui   alla   lettera   a),
          organizzazione        delle        relative       strutture
          tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche
          in relazione  agli  adempimenti  previsti  dalla  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  recante istituzione del Servizio
          sanitario nazionale.
             Gli obiettivi del piano regionale di  risanamento  delle
          acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre
          dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge".
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 5
          febbraio  1992,  n.  139,  e'  il  seguente:  "3.  Per  gli
          interventi  di  competenza  della  regione  Veneto  di  cui
          all'art. 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'art. 2,
          comma 1, lettera b), della citata legge n.  360  del  1991,
          sono  autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire
          36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e  di  lire  35
          miliardi  con  decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al
          10 per cento delle disponibilita'  derivanti  dai  predetti
          limiti  di  impegno  e'  destinata  alla  realizzazione del
          progetto integrato di cui all'art. 5 della presente legge".
             - Il testo dell'art. 9  della  citata  legge  16  aprile
          1973, n. 171, e' il seguente:
             "Art.  9. - La regione Veneto e il Magistrato alle acque
          di  Venezia,  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,
          adottato  i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela
          del territorio dagli inquinamenti delle acque.
             E' fatto obbligo ai privati, imprese  ed  enti  pubblici
          che  scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della
          laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano  nella
          laguna, di costruire, entro tre anni dell'entrata in vigore
          della  presente  legge,  mantenere  e  gestire  impianti di
          depurazione.
             Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro
          centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sentita  una  commissione  parlamentare composta di
          dieci senatori e dieci  deputati  nominati  dai  presidenti
          delle  rispettive  assemblee,  norme aventi valore di legge
          secondo i seguenti criteri direttivi:
               a) determinazione delle caratteristiche degli impianti
          di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
               b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque
          di Venezia  ed  istituzione  di  una  sezione  composta  di
          personale  specializzato  in  materia  di inquinamento e di
          vigilanti lagunari;
               c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese
          o privati per la realizzazione di  opere  di  difesa  dagli
          inquinamenti  delle  acque  da  graduare  in relazione alla
          natura dell'opera e alla situazione  economica  degli  enti
          pubblici,  delle  imprese  o  dei  privati interessati, nel
          limite massimo, per le imprese e  i  privati,  del  40  per
          cento della spesa ritenuta ammissibile;
               d)  statuizione  del  potere  da  parte  della regione
          Veneto di surrogarsi ai privati che non  abbiano  adempiuto
          all'obbligo di cui al secondo comma.
             La  regione  Veneto  costituira',  con la partecipazione
          degli  altri  enti  locali,  consorzi  e  imprese,  singole
          imprese  interessate,  enti  e  proprietari  di  abitazioni
          private,  consorzi  per  la  costruzione,  manutenzione   e
          gestione  di  impianti ad uso consortile per la depurazione
          delle acque.
             I consorzi usufruiranno dei  contributi  previsti  dalla
          presente legge.
             In  deroga  a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5
          marzo 1963, n. 366,  chiunque  apra,  mantenga  o  comunque
          effettui  nella  laguna uno scarico senza aver richiesto la
          prescritta autorizzazione ovvero continui ad  effettuare  o
          mantenere  lo  scarico  dopo che l'autorizzazione sia stata
          negata o revocata, e' punito con l'arresto da  due  mesi  a
          due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire  500  mila a lire 10
          milioni. In  caso  di  recidiva  specifica,  e'  consentita
          l'emissione  del mandato di cattura. Se lo scarico supera i
          limiti di accettabilita' di cui alla  tabella  allegata  al
          D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena
          dell'arresto.
             Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare
          le    prescrizioni    indicate    nel    provvedimento   di
          autorizzazione e' punito con l'arresto fino a  due  anni  o
          con l'ammenda fino a lire 10 milioni".