Art. 1-bis.
(( 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:              ))
(( "1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime       ))
(( parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e   ))
(( di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia    ))
(( private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente               ))
(( conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di  ))
(( Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e  ))
(( Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione    ))
(( gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma,     ))
(( lettere b) e c), della legge                                    ))
(( 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne     ))
(( dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non      ))
(( comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino ))
(( pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di     ))
(( arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le ))
(( competenze della Commissione sui relativi                       ))
(( piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della        ))
(( Commissione sostituisce ogni altro parere, visto,               ))
(( autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque          ))
(( denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti        ))
(( disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il     ))
(( parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta  ))
(( interessati ed il parere della commissione provinciale per i    ))
(( beni ambientali".                                               ))
(( 2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, le parole: "Per la finalita'" sono       ))
(( sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalita'".             ))
(( 3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n.    ))
(( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8    ))
(( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente:              ))
(( "3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il    ))
(( proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta ))
(( giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo'    ))
(( essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola     ))
(( volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora   ))
(( il parere non venga espresso entro tale termine, si intende     ))
(( reso in senso favorevole".                                      ))
(( 4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come      ))
(( sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre     ))
(( 1991, n. 360, e' aggiunto in fine, il seguente comma:           ))
(( "5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia           ))
(( esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito ))
(( territoriale di propria competenza".                            ))
(( 5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre     ))
(( 1984, n. 798, e' abrogato.                                      ))
(( 6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre      ))
(( 1984, n. 798, e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma,    ))
(( della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la       ))
(( salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti  ))
(( degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno      ))
(( della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il       ))
(( proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della   ))
(( documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per           ))
(( chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo    ))
(( non superiore a novanta giorni".                                ))
(( 7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre    ))
(( 1984, n. 798, e' abrogato.                                      ))
(( 8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e'        ))
(( aggiunto, in fine, il seguente comma:                           ))
(( "E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque ))
(( di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni   ))
(( di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo".     ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'art.  4  della  legge  8  novembre 1991, n. 360, e'
          citato nella nota all'art. 1.
             - Il testo del primo comma, lettere b) e  c),  dell'art.
          31, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
          residenziale), e' il seguente:
             "Art.   31   (Definizione   degli   interventi).  -  Gli
          interventi di recupero del  patrimonio  edilizio  esistente
          sono cosi' definiti:
             a) (Omissis);
               b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino i volumi  e  le  superfici  delle  singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
               c)   interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio e ad  assicurarne  la  funzionalita'  mediante  un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi tipologici, formali e  strutturali  dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli
          impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,  l'eliminazione
          degli elementi estranei all'organismo edilizio".
             -  Il testo del secondo comma dell'art. 3 della legge 29
          novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia
          di Venezia), e' il seguente:  "Gli  interventi  di  cui  al
          precedente  comma  sono  esentati dalla disciplina prevista
          dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973,  n.  171,
          nonche'  dalle  conseguenti  disposizioni  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791".
             Gli  interventi  ai  quali  si riferisce il citato comma
          sono indicati nel precedente comma 1, il cui  testo  e'  il
          seguente:
             "Art.  3. - La somma di cui alla lettera a) dell'art. 2,
          destinata ad interventi di competenza dello Stato, e'  cosi
          utilizzata:
               a)   lire  238  miliardi,  di  qui  lire  86  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  89   miliardi   nell'esercizio   1986,   per   studi,
          progettazioni,    sperimentazioni   ed   opere   volte   al
          riequilibrio  idrogeologico  della  laguna,  all'arresto  e
          all'inversione  del processo di degrado del bacino lagunare
          e all'eliminazione delle  cause  che  lo  hanno  provocato,
          all'attenuazione  dei  livelli  delle maree in laguna, alla
          difesa, con interventi  localizzati,  delle  'insulae'  dei
          centri  storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani
          lagunari dalle 'acque  alte'  eccezionali,  anche  mediante
          interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili
          per   la   regolazione  delle  maree,  nel  rispetto  delle
          caratteristiche  di   sperimentalita',   reversibilita'   e
          gradualita'  contenute nel voto del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici n. 201 del 1982;
               b) lire 3 miliardi  e  500  milioni,  di  cui  lire  1
          miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo
          nell'esercizio  1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986,
          per  la  ristrutturazione  e  l'acquisto  di   attrezzature
          occorrenti  per il servizio vigilanza ed antinquinamento di
          cui all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20  settembre  1973, n. 1186, nonche' per le spese relative
          al personale di  cui  all'art.  7,  valutate  in  lire  330
          milioni in ciascun anno;
               c)   lire   20   miliardi,  di  cui  lire  9  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire  4  miliardi  nell'esercizio  1986,  per  marginamenti
          lagunari;
               d) lire 7 miliardi  e  500  milioni,  di  cui  lire  2
          miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi
          e  500  milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500
          milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a
          difesa del litorale;
               e)  lire  20  miliardi,  di  cui   lire   7   miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 5 miliardi nell'esercizio 1986,  per  il  restauro  di
          edifici  demaniali  e  di  quelli  di  carattere storico ed
          artistico destinato all'uso pubblico;
               f) lire 16 miliardi e  500  milioni,  di  cui  lire  6
          miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni
          nell'esercizio  l985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986,
          per il recupero del complesso edilizio dell'arsenale;
               g)  lire  13  miliardi,  di  cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 4 miliardi nell'esercizio 1986,  per  l'esecuzione  di
          opere  di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali
          e di fondamenta su canali;
               h)   lire   9   miliardi,   di  cui  lire  3  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire  3  miliardi  nell'esercizio 1986, per la sistemazione
          dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini
          della salvaguardia di Venezia e della laguna;
               i)  lire  2  miliardi,  di   cui   lire   1   miliardo
          nell'esercizio  1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985,
          per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico
          mobiliare pubblico;
               l)  lire  7  miliardi,  di   cui   lire   3   miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  2  miliardi  nell'esercizio   1986,   per   studi   e
          progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato
          per   l'aggiornamento   degli   studi   della  laguna,  con
          particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle
          opere necessarie ad evitare il trasporto  nella  laguna  di
          petroli   e   derivati   e  a  ripristinare  i  livelli  di
          profondita' dei canali di  transito  nei  termini  previsti
          dalla  legge  16  aprile  1973,  n.  171, e compatibili col
          trasporto mercantile, nonche' all'apertura delle  valli  da
          pesca;
               m)   lire   5   miliardi,   di  cui  lire  2  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985  e
          lire  2  miliardi  nell'esercizio  1986,  per interventi di
          edilizia  universitaria  per  l'Istituto  universitario  di
          architettura di Venezia".
             -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 14 della citata
          legge 29 novembre 1984, n. 798, e' il  seguente:  "Fino  al
          termine stabilito dall'art. 5, penultimo comma, della legge
          16  aprile  1973,  n.  171,  la commissione di salvaguardia
          esprime il proprio  parere  sui  progetti  degli  strumenti
          urbanistici dei comuni del comprensorio".
             - L'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' citato
          nella nota all'art. 1.
             -  Il  testo del secondo comma dell'art. 14 della citata
          legge 29  novembre  1984,  n.  798,  e'  il  seguente:  "La
          commissione di salvaguardia si esprime altresi' sulle opere
          soggette   a  concessione,  con  la  esclusione  di  quelle
          relative agli interventi di manutenzione straordinaria,  di
          restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di  cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  eseguibili  con  le
          procedure  di  cui  al  titolo  IV della medesima legge, da
          realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici  di
          Venezia,  delle  isole  della  laguna e di Chioggia, di cui
          all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  20
          settembre 1973, n. 791".
             -  Il  testo  dell'art.  3  della citata legge 16 aprile
          1973, n. 171, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Il  piano  comprensoriale  stabilisce   le
          direttive  da osservare nel territorio del comprensorio per
          la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
             Tali direttive riguardano:
               a)  lo  sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli
          insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
               b) le zone da  riservare  a  speciali  destinazioni  e
          quelle  da  assoggettare  a speciali vincoli o limitazioni,
          con particolare riferimento  alle  localita'  di  interesse
          paesistico,  storico,  archeologico, artistico, monumentale
          ed ambientale;
               c)  le  limitazioni  specificamente  preordinate  alla
          tutela  dell'ambiente  naturale,  alla  preservazione della
          unita' ecologica e fisica della laguna, alla  preservazione
          delle  barene  ed  all'esclusione  di  ulteriori  opere  di
          imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico
          ed idrico e, in particolare,  al  divieto  di  insediamenti
          industriali  inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle
          acque sopra e sotto suolo;
               d) l'apertura delle  valli  da  pesca  ai  fini  della
          libera espansione della marea;
               e)  il sistema delle infrastrutture e delle principali
          attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere
          portuali".