Art. 1-bis. (( 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. )) (( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 )) (( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente: )) (( "1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime )) (( parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e )) (( di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia )) (( private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente )) (( conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di )) (( Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e )) (( Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione )) (( gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, )) (( lettere b) e c), della legge )) (( 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne )) (( dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non )) (( comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino )) (( pregiudizio alla statica dell'immobile, nonche' le opere di )) (( arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le )) (( competenze della Commissione sui relativi )) (( piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della )) (( Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, )) (( autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque )) (( denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti )) (( disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il )) (( parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta )) (( interessati ed il parere della commissione provinciale per i )) (( beni ambientali". )) (( 2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. )) (( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 )) (( novembre 1991, n. 360, le parole: "Per la finalita'" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalita'". )) (( 3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. )) (( 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 )) (( novembre 1991, n. 360, e' sostituito dal seguente: )) (( "3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il )) (( proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta )) (( giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' )) (( essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola )) (( volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora )) (( il parere non venga espresso entro tale termine, si intende )) (( reso in senso favorevole". )) (( 4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come )) (( sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre )) (( 1991, n. 360, e' aggiunto in fine, il seguente comma: )) (( "5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia )) (( esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito )) (( territoriale di propria competenza". )) (( 5. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre )) (( 1984, n. 798, e' abrogato. )) (( 6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre )) (( 1984, n. 798, e' sostituito dal seguente: )) (( "Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, )) (( della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la )) (( salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti )) (( degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno )) (( della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il )) (( proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della )) (( documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per )) (( chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo )) (( non superiore a novanta giorni". )) (( 7. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre )) (( 1984, n. 798, e' abrogato. )) (( 8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' )) (( aggiunto, in fine, il seguente comma: )) (( "E' consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque )) (( di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni )) (( di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo". ))
Riferimenti normativi: - L'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e' citato nella nota all'art. 1. - Il testo del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) (Omissis); b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio". - Il testo del secondo comma dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), e' il seguente: "Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791". Gli interventi ai quali si riferisce il citato comma sono indicati nel precedente comma 1, il cui testo e' il seguente: "Art. 3. - La somma di cui alla lettera a) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, e' cosi utilizzata: a) lire 238 miliardi, di qui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle 'insulae' dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle 'acque alte' eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982; b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonche' per le spese relative al personale di cui all'art. 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno; c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari; d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale; e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico; f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio l985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'arsenale; g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali; h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna; i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico; l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi della laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a ripristinare i livelli di profondita' dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col trasporto mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca; m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia". - Il testo del primo comma dell'art. 14 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, e' il seguente: "Fino al termine stabilito dall'art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio". - L'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' citato nella nota all'art. 1. - Il testo del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, e' il seguente: "La commissione di salvaguardia si esprime altresi' sulle opere soggette a concessione, con la esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791". - Il testo dell'art. 3 della citata legge 16 aprile 1973, n. 171, e' il seguente: "Art. 3. - Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Tali direttive riguardano: a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari; b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle localita' di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale; c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unita' ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo; d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea; e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali".