Art. 2.
  1. Il Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
lavori  pubblici,  sentita  la  regione  Veneto,  provvede,  ai sensi
dell'articolo 7,  comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,
all'aggiornamento  dei  valori limite di cui alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.
  2.  All'interno   della   conterminazione   lagunare   di   Venezia
l'autorizzazione  allo  scarico  di  cui  al  decreto  legislativo 27
gennaio 1992, n. 133, e' rilasciata dal Magistrato alle acque.
  3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si
applica   esclusivamente   agli  impianti  i  cui  scarichi  sversano
direttamente all'interno  della  conterminazione  lagunare.  Per  gli
impianti  di  depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio
scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie  procedure
di  approvazione  dei  progetti,  di autorizzazione allo scarico e di
controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.
  4. L'articolo 13 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  13.  -  1.  La  vigilanza  sull'esecuzione  delle  opere  e'
esercitata, a mezzo dell'apposita  sezione  di  cui  all'articolo  9,
terzo  comma,  lettera  b),  della  legge  16  aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di  Venezia.  Nel
caso  in  cui  i  privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla
realizzazione degli impianti di cui all'articolo  9,  secondo  comma,
della  citata  legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non
adempiano agli obblighi entro  i  termini  previsti  dal  decreto  di
approvazione  del  progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata
chiusura  degli   scarichi,   dandone   comunicazione   all'autorita'
giudiziaria.".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36 (Disposizioni in materia di risorse idriche),
          e' il seguente: "1.  Il Ministro dell'ambiente, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e dei  lavori  pubblici,  previo  parere
          vincolante  della  Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con  proprio  decreto  predispone  il
          programma   nazionale   di   attuazione   della   direttiva
          91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1991,  concernente
          il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane. Il programma
          definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinche'
          i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue
          urbane siano depurate  secondo  le  modalita'  e  le  norme
          tecniche stabilite dalla medesima direttiva".
             -  Il  D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, e' citato nella
          nota all'art. 1.
             - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133,  reca:  "Attuazione
          delle   direttive   76/464/CEE,   82/176/CEE,   83/513/CEE,
          84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE, in materia
          di  scarichi  industriali  di  sostanze  pericolose   nelle
          acque".
             -  Il  testo  del  trentunesimo  comma  dell'art.  3 del
          D.P.R., citato nella nota all'art. 1, e' il  seguente:  "La
          validita' dei trattamenti prescelti e' verificata, caso per
          caso,  sulla  base del progetto delle opere, dal Magistrato
          alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle
          acque  da  trattare  e  della  loro  portata,   sia   delle
          condizioni     locali    del    ricettore    dell'effluente
          dell'impianto, e definitivamente  accertata  dalla  regione
          Veneto in sede di approvazione del progetto".
             - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 20 settembre 1973, n.
          962, citato nelle note all'art. 1, e' il seguente:
             "Art.  13. - La vigilanza sull'esecuzione delle opere e'
          esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di  cui  all'art.
          9,  comma terzo, lettere b), della legge 16 aprile 1973, n.
          171, dal Magistrato alle acque di Venezia, che  provvede  a
          notificare  alla regione Veneto i casi nei quali i privati,
          imprese od enti pubblici tenuti  alla  realizzazione  degli
          impianti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16
          aprile  1973, n. 171, non adempiano all'obbligo. La regione
          diffida i soggetti medesimi,  anche  se  non  titolari  del
          contributo  di  cui  ai  precedenti  articoli, a compiere i
          lavori, stabilendone il termine.
             Trascorso inutilmente il  termine  fissato,  la  regione
          procede direttamente all'esecuzione delle opere, ponendo le
          spese  relative  a  carico del soggetto interessato, con la
          maggiorazione di una aliquota fino  al  10%  per  le  spese
          generali,  salvo  quanto previsto nel sesto e settimo comma
          dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
             Il soggetto inadempiente non ha titolo al contributo per
          le opere che non ha eseguito".
             - L'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' citato
          nella nota all'art. 1.