Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. 2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. 3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale. 4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere e' esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria.".
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e' il seguente: "1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinche' i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalita' e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva". - Il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, e' citato nella nota all'art. 1. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, reca: "Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque". - Il testo del trentunesimo comma dell'art. 3 del D.P.R., citato nella nota all'art. 1, e' il seguente: "La validita' dei trattamenti prescelti e' verificata, caso per caso, sulla base del progetto delle opere, dal Magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede di approvazione del progetto". - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, citato nelle note all'art. 1, e' il seguente: "Art. 13. - La vigilanza sull'esecuzione delle opere e' esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, comma terzo, lettere b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, dal Magistrato alle acque di Venezia, che provvede a notificare alla regione Veneto i casi nei quali i privati, imprese od enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non adempiano all'obbligo. La regione diffida i soggetti medesimi, anche se non titolari del contributo di cui ai precedenti articoli, a compiere i lavori, stabilendone il termine. Trascorso inutilmente il termine fissato, la regione procede direttamente all'esecuzione delle opere, ponendo le spese relative a carico del soggetto interessato, con la maggiorazione di una aliquota fino al 10% per le spese generali, salvo quanto previsto nel sesto e settimo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Il soggetto inadempiente non ha titolo al contributo per le opere che non ha eseguito". - L'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e' citato nella nota all'art. 1.