Art. 3. 1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al (( 31 dicembre 1995 )) ," e le parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite dalle seguenti: "al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, (( al Lido, )) al litorale di Pellestrina". (( 1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 )) (( novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessita'" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "accertate necessita'". )) (( 1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. )) (( 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il )) (( pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di )) (( procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di )) (( comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del )) (( convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di )) (( comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, )) (( anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara )) (( con decreto, se del caso, la non applicabilita' della )) (( sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano )) (( le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di )) (( procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e )) (( dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il )) (( locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha )) (( acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca )) (( all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei )) (( confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino )) (( del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi )) (( in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli )) (( altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del )) (( danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a )) (( dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per )) (( le spese di trasloco". )) 2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: "e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica". 3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 (( sono inseriti i seguenti: )) " (( 2-bis. )) Il diritto di prelazione non puo' essere esercitato nei seguenti casi: a) quando la cessione delle quote di proprieta', ovvero il trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso; b) quando il trasferimento della proprieta' di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni. (( 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso )) (( residenziale il comune competente per territorio che le )) (( effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione )) (( prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.". )) 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992. 5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e' sostituito dal seguente: " 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.". 6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ambito dell'intero territorio comunale". (( 6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 )) (( novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti )) (( periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi )) (( acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi )) (( nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna )) (( ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto )) (( 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento )) (( per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione )) (( marittima), approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono )) (( determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di )) (( quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. )) (( Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse )) (( gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti". ))
Riferimenti normativi: - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: "1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, e' sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria del coniuge, dei genitori o dei figli, nonche' nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza. 2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore puo' esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalita' e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'art. 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprieta' degli immobili di cui al presente comma si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 392 del 1978". - Il testo del comma 8 dell'art. 4 della citata legge 8 novembre 1991, n. 360, e' il seguente: "8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia e' autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia puo' provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche". - Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: "4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'art. 6 della citata legge n. 798 del 1984 e all'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994". - Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, citata nella nota all'art. 1-bis, e' il seguente: "Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata: a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento; b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale; c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato; d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse. Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma. Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalita' della presente legge e alle competenze degli enti medesimi. La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma. I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art. 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento". - Il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: " d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'art. 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni, al comune di Chioggia e' destinato il 15 per cento dell'intero importo". - Il testo del comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), e' il seguente: "5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale".