Art. 3.
  1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge  8  novembre
1991,  n.  360,  le  parole:  "Per  un  periodo  di  trentasei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al (( 31 dicembre 1995 ))  ,"  e  le
parole: "a Venezia insulare, alle isole della laguna" sono sostituite
dalle  seguenti:  "al  centro  storico  di  Venezia, alle isole della
laguna, (( al Lido, )) al litorale di Pellestrina".
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8  ))
(( novembre 1991, n. 360, le parole: "documentate necessita'" sono ))
(( sostituite dalle seguenti: "accertate necessita'".              ))
(( 1-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. ))
(( 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il      ))
(( pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di      ))
(( procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di ))
(( comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del ))
(( convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di             ))
(( comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni,  ))
(( anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara  ))
(( con decreto, se del caso, la non applicabilita' della           ))
(( sospensione, verso cui e' ammessa opposizione cui si applicano  ))
(( le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di    ))
(( procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e    ))
(( dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il         ))
(( locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha         ))
(( acquisito la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca      ))
(( all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei ))
(( confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino   ))
(( del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi  ))
(( in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli    ))
(( altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del ))
(( danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a     ))
(( dodici mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per   ))
(( le spese di trasloco".                                          ))
  2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre
1991, n. 360, sono soppresse le parole: "e rientri  nelle  condizioni
per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica".
  3.  All'articolo  3  della  legge  8 novembre 1991, n. 360, dopo il
comma 2 (( sono inseriti i seguenti: ))
  " (( 2-bis. )) Il diritto di prelazione non puo' essere  esercitato
nei seguenti casi:
    a)  quando  la  cessione  delle  quote  di  proprieta', ovvero il
trasferimento della proprieta', e' a favore di parenti del venditore,
in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;
    b) quando il trasferimento  della  proprieta'  di  beni  immobili
avvenga  a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il
proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e  si
impegnino  a  trasferire  nell'immobile  la  propria  residenza entro
centottanta giorni.
(( 2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso                   ))
(( residenziale il comune competente per territorio che le         ))
(( effettua e' esentato dall'obbligo dell'autorizzazione           ))
(( prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.".   ))
  4.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8
novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo
a tal fine il termine di sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della  predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e la  data  del  31  dicembre
1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.
  5.  Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139,
e' sostituito dal seguente:
  " 4. Per gli interventi di competenza dei comuni di  Venezia  e  di
Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
e  all'articolo  2, comma 1, lettera d), della legge 8 novembre 1991,
n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire  31
miliardi  con  decorrenza  dall'anno  1993,  di  lire 10 miliardi con
decorrenza  dall'anno  1994,  di  lire  11  miliardi  con  decorrenza
dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.".
  6. All'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre
1984,   n.   798,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"nell'ambito dell'intero territorio comunale".
(( 6-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15     ))
(( novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti       ))
(( periodi: "Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi      ))
(( acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi   ))
(( nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ))
(( ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto   ))
(( 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento    ))
(( per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione      ))
(( marittima), approvato con decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono   ))
(( determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di ))
(( quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto.          ))
(( Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse     ))
(( gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti".         ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  3  della  legge  8
          novembre  1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, e' il
          seguente:
             "1. Per un periodo di trentasei mesi a  decorrere  dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
          considerazione  del   grave   fenomeno   di   esodo   della
          popolazione  e  del degrado del patrimonio edilizio urbano,
          nei comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia,  limitatamente  a
          Venezia  insulare,  alle  isole  della  laguna  e al centro
          storico  di  Chioggia,  l'esecuzione  delle   sentenze   di
          condanna  al  rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
          abitazione, per cessazione  del  contratto  alla  scadenza,
          nonche'   l'esecuzione  delle  ordinanze  di  convalida  di
          licenza o di sfratto di cui  all'art.  663  del  codice  di
          procedura  civile  e  di quelle di rilascio di cui all'art.
          665  del codice di procedura civile per finita locazione di
          detti immobili, e' sospesa. La sospensione non  si  applica
          nei casi di documentate necessita' del locatore di disporne
          per  abitazione  propria  del  coniuge,  dei genitori o dei
          figli, nonche' nei casi di cui all'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  dicembre  1988,  n. 551, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21  febbraio  1989,  n.  61;  in
          tutti  questi casi si applicano le disposizioni di cui allo
          stesso decreto-legge. Perdurando  i  predetti  fenomeni  di
          esodo  e  degrado,  su  richiesta  motivata del sindaco del
          comune interessato, con decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  termine  e' prorogato annualmente fino ad un
          massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.
             2. Nella compravendita di  immobili  locati  ad  uso  di
          abitazione  negli  ambiti  territoriali di cui al comma 1 e
          limitatamente ai periodi ivi indicati, il  conduttore  puo'
          esercitare  il  diritto di prelazione; nei casi predetti si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 27
          luglio 1978, n.  392.  Il  comune  nel  cui  territorio  e'
          ubicato  l'immobile  ha titolo alla prelazione, alle stesse
          condizioni, modalita' e termini, qualora il conduttore  non
          intenda  esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni
          per l'assegnazione di un alloggio di edilizia  residenziale
          pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui
          all'art.  38,  commi primo e secondo, della legge 27 luglio
          1978, n. 392, e'  contemporaneamente  notificata  anche  al
          sindaco   del   comune  interessato.  Ai  trasferimenti  di
          proprieta' degli immobili  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano  altresi'  le  disposizioni  di cui all'art.   39
          della citata legge n. 392 del 1978".
             - Il testo del comma 8 dell'art. 4 della citata legge  8
          novembre 1991, n. 360, e' il seguente: "8. Per l'attuazione
          di  quanto  di  propria competenza, il comune di Venezia e'
          autorizzato a provvedere, entro  il  termine  di  sei  mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge e nei
          limiti delle dotazioni  di  bilancio,  alla  copertura  dei
          posti  vacanti  nelle  proprie  piante  organiche  mediante
          concorsi  pubblici  riservati  al  personale  di  ruolo  in
          servizio  al  31  dicembre 1989. Per la copertura dei posti
          residuali, il comune di Venezia puo' provvedere  ad  indire
          concorsi   pubblici,   anche  in  deroga  alle  limitazioni
          vigenti,  fino   alla   totale   copertura   delle   piante
          organiche".
             -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  2  della legge 5
          febbraio 1992, n.  139, citata nella nota all'art. 1, e' il
          seguente: "4. Per gli interventi di competenza  dei  comuni
          di  Venezia  e  di  Chioggia di cui all'art. 6 della citata
          legge n. 798 del 1984 e all'art. 2, comma  1,  lettera  c),
          della  citata  legge  n.  360  del 1991, sono autorizzati i
          limiti di impegno quindicennali di  lire  31  miliardi  con
          decorrenza  dall'anno  1993  e  di  lire  31  miliardi  con
          decorrenza dall'anno 1994".
             -  Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n.
          798, citata nella nota all'art. 1-bis, e' il seguente:
             "Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art.  2,
          destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
          e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
               a)   lire   87  miliardi,  di  cui  lire  22  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per  la  acquisizione
          ed  il  restauro  e risanamento conservativo di immobili da
          destinare alla residenza, nonche' ad  attivita'  sociali  e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per  il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche
          degli  insediamenti  urbani   lagunari,   compresi   quelli
          finalizzati    all'apprestamento    di   sedi   sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento;
               b)  lire  20  miliardi,  di  cui   lire   5   miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la  realizzazione
          delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per la
          sistemazione di ponti, canali e fondamenta  sui  canali  di
          competenza comunale;
               c)   lire   28   miliardi,  di  cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985  e
          lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
          parte  dei  comuni  di Venezia e Chioggia di contributi per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato;
               d)   lire   10   miliardi   nell'esercizio   1984  per
          l'acquisizione  di  aree  da  destinare   ad   insediamenti
          produttivi  e  per  la urbanizzazione primaria e secondaria
          delle stesse.
             Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento delle
          somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma.
             Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a),  b)  e
          c)  del  primo comma, gli enti competenti possono impiegare
          importi non superiori al 2 per cento delle  somme  suddette
          per  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche attinenti alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi.
             La complessiva somma di lire  145  miliardi  finalizzata
          alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui al presente
          articolo sara' iscritta nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
          42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32  miliardi  per
          l'esercizio  1985  e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
          per essere assegnata annualmente ai  comuni  di  Venezia  e
          Chioggia   in   relazione  alle  previsioni  dei  programmi
          comunali relativi agli  interventi  di  cui  al  precedente
          primo comma.
             I  comuni  di  Venezia  e  Chioggia,  nell'ambito  delle
          assegnazioni annuali, sentito il Comitato di  cui  all'art.
          4,  potranno  procedere  ad una diversa utilizzazione delle
          somme  previste,  sempre  nei  limiti  dello   stanziamento
          autorizzato nel triennio.
             Con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con
          quello dei lavori  pubblici,  su  proposta  dei  comuni  di
          Venezia  e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4,
          si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione  dello
          stanziamento   complessivo   autorizzato,   in   vista   di
          particolari esigenze connesse  all'attuazione  dei  singoli
          programmi di intervento".
             -  Il  testo  del comma 1, lettera d), dell'art. 2 della
          legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella  nota  all'art.
          1,  e' il seguente:  " d) lire 9 miliardi per interventi di
          competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati
          nell'art. 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984,  n.
          798,  nonche'  per  la  concessione  di contributi in conto
          capitale ed in conto interessi, anche  congiuntamente,  per
          l'acquisto  della  prima  casa  di  abitazione nei predetti
          comuni, al comune di Chioggia e' destinato il 15 per  cento
          dell'intero importo".
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507   (Revisione   ed
          armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla pubblicita' e
          del diritto sulle pubbliche  affissioni,  della  tassa  per
          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi  urbani  a  norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
          1992, n.    421,  concernente  il  riordino  della  finanza
          territoriale), e' il seguente: "5. Sono escluse dalla tassa
          le   occupazioni   di   aree   appartenenti  al  patrimonio
          disponibile dei predetti enti o al demanio statale".