Art. 4.
  1.  Il  procedimento   per   l'istituzione   del   Parco   naturale
interregionale  del Delta del Po, sulla base dell'intesa gia' avviata
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre  1991,  n.
394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.
  2.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 1, si provvede
all'istituzione  di  un  Parco  nazionale  in  tale  area   a   norma
dell'articolo  8  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformita'
alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita  in
applicazione  della  delibera  del  Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 5  agosto  1988,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  87  alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13
settembre 1988.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il testo  del  comma  4  dell'art.  35  della  legge  6
          dicembre  1991, n.  394 (Legge quadro sulle aree protette),
          e' il seguente: "4. Entro due anni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge   le   regioni   interessate
          provvedono,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, alla
          istituzione del parco naturale interregionale del Delta del
          Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto  1989,  n.
          305,  in  conformita'  delle  risultanze  dei  lavori della
          Commissione  paritetica  istituita  in  applicazione  della
          delibera    del    Comitato    interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE)  del   5   agosto   1988,
          pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 87 alla Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre
          1988.   Qualora l'intesa non  si  perfezioni  nel  suddetto
          termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale
          in tale area a norma del comma 3".