Art. 4. 1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa gia' avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformita' alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1988.
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 4 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' il seguente: "4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3".