Art. 5. 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, (( sono formate )) in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali. 2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e' abrogato. (( 2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di )) (( Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione )) (( azionaria. )) (( 2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio )) (( di amministrazione della societa' che gestisce l'azienda sia )) (( composto da non piu' di sette membri. )) (( 2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte )) (( di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10 )) (( marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 )) (( febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 )) (( della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, )) (( in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del )) (( 1992, si intendono abrogate. ))
Riferimenti normativi: - Il testo del primo comma, n. 5), dell'art. 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: "5) sara' prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali". - Il testo del n. 4) del secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791, recante interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, e' il seguente: "4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche". - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72 (Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprieta' dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo), e' il seguente: "Art. 1. - E' autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato 'Ex Forte di Brondolo', di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta 'Demanio dello Stato', foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508". - La legge 5 febbraio 1992, n. 177, reca: "Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati". - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della citata legge 10 marzo 1982, n. 72, e' il seguente: "Art. 2. - Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a: a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimera' con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L. 4.500 per metro quadrato; b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sara' determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo; c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente a procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori; d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'art. 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate". "Art. 3. - I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente art. 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento". "Art. 4. - Il comune di Chioggia puo' cedere il dirito di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'art. 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979. Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potra' essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione".