Art. 5.
  1. A modifica di quanto previsto  dall'articolo  13,  primo  comma,
numero  5),  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,  le  aziende a
prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di  Venezia
e  di  Chioggia,  ((  sono  formate  )) in modo che la partecipazione
pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.
  2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, e' abrogato.
(( 2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di              ))
(( Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di      ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione           ))
(( azionaria.                                                      ))
(( 2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla data       ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio   ))
(( di amministrazione della societa' che gestisce l'azienda sia    ))
(( composto da non piu' di sette membri.                           ))
(( 2-quater. All'area del comprensorio denominato "Ex Forte        ))
(( di Brondolo", come individuata dall'articolo 1 della legge 10   ))
(( marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5    ))
(( febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4   ))
(( della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni,  ))
(( in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del   ))
(( 1992, si intendono abrogate.                                    ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  del primo comma, n. 5), dell'art. 13 della
          legge 16 aprile 1973, n. 171, citata nella nota all'art. 1,
          e' il seguente:  "5) sara' prevista nei comuni di Venezia e
          Chioggia  la   costituzione   di   aziende   a   prevalente
          partecipazione  pubblica, che opereranno nel rispetto delle
          direttive di cui al n. 1),  assicurando  la  partecipazione
          paritetica dello Stato e degli enti locali".
             -  Il testo del n. 4) del secondo comma dell'art. 12 del
          D.P.R. 20 settembre 1973, n.  791,  recante  interventi  di
          restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare,
          nelle  isole della laguna e nel centro storico di Chioggia,
          e' il seguente: "4) la quota di partecipazione dello  Stato
          e  quella  degli  enti  locali,  nel  loro  complesso, sono
          paritetiche".
             - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1982, n.  72
          (Autorizzazione  di vendita al comune di Chioggia (Venezia)
          delle  aree  di  proprieta'   dello   Stato   situate   nel
          comprensorio  denominato  "Ex  Forte  di  Brondolo),  e' il
          seguente:
             "Art. 1.  -  E'  autorizzata  la  vendita  a  trattativa
          privata,  a  favore  del comune di Chioggia in provincia di
          Venezia, dell'area del comprensorio denominato 'Ex Forte di
          Brondolo', di ettari 16.11.70, sito  nello  stesso  comune,
          contraddistinta  in  catasto  alla  partita n.   2190/9460,
          ditta 'Demanio dello Stato', foglio 41, mappali  101,  114,
          125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
          402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
          414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
          426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
          438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
          450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
          462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
          474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
          486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
          498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508".
             -  La  legge  5  febbraio  1992,  n.  177,  reca: "Norme
          riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como,
          Bergamo  e  Rovigo,  per  il  trasferimento  al  patrimonio
          disponibile e successiva cessione a privati".
             - Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della citata legge 10
          marzo 1982, n. 72, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Nell'atto  di  vendita di cui all'articolo
          precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a:
               a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato
          per la cessione dell'area la somma  che  l'ufficio  tecnico
          erariale  stimera' con riferimento alla data di stipula del
          contratto,  in  aggiornamento  di  quella  provvisoriamente
          determinata in L. 4.500 per metro quadrato;
               b)    corrispondere   alla   stessa   Amministrazione,
          nell'importo che  sara'  determinato  dall'ufficio  tecnico
          erariale  con  riferimento  all'intero  periodo  di  durata
          dell'occupazione e fino alla data di stipula del  contratto
          di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione
          delle  aree  e  delle  relative accessioni dovuti da chi le
          detiene alla suddetta  data,  con  ogni  accessorio.  Dagli
          indennizzi  saranno  scomputate le somme eventualmente gia'
          anticipate allo stesso titolo;
               c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato
          da ogni onere, obbligo e  responsabilita'  relativamente  a
          procedimenti  giudiziari in corso con gli attuali detentori
          delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori;
               d) realizzare le opere di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria  e  quanto  altro  serve  all'urbanizzazione del
          comprensorio di cui all'art. 1, in particolare riservando a
          servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica
          e popolare tutte le aree finora non occupate".
             "Art. 3. - I corrispettivi indicati alle lettere a) e b)
          del precedente art. 2 devono essere versati in  dieci  rate
          annuali  a  partire  dall'anno  successivo  alla  data  del
          contratto di vendita, maggiorate di  interessi  commisurati
          alla  media  dei  tassi  di sconto praticati nei periodi di
          riferimento".
             "Art. 4. - Il comune di Chioggia puo' cedere  il  dirito
          di  superficie delle aree acquistate ai sensi dell'art. 1 a
          coloro che le occupano direttamente  e  personalmente  alla
          data del 31 dicembre 1979.
             Il  prezzo  di  cessione  del diritto di superficie deve
          essere  determinato  sulla  base  del  prezzo  di  acquisto
          maggiorato   delle   spese  di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria.
             Il consiglio comunale di Chioggia determina le  forme  e
          le   condizioni  di  cessione  del  diritto  di  superficie
          adottando un apposito regolamento nel quale siano  indicati
          gli  indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona
          e sia previsto che  ad  ogni  famiglia  non  potra'  essere
          ceduta  una  superficie  maggiore dell'area occupata per la
          propria abitazione".