Art. 6.
 
(( 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n.   ))
(( 360, e' sostituito dal seguente:                                ))
(( "3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la        ))
(( realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del        ))
(( sistema di coordinamento e di controllo degli interventi        ))
(( finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia    ))
(( ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del   ))
(( bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata   ))
(( la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si    ))
(( provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001  ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno   ))
(( 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al     ))
(( Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ))
(( ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di   ))
(( bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le      ))
(( amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi  ))
(( inutilmente trenta giorni dalla richiesta".                     ))
(( 2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n.   ))
(( 360, e' abrogato.                                               ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art.  2  della  legge  8
          novembre  1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, e' il
          seguente:
             "3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del
          sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma  1,
          lettera   a),  del  presente  articolo,  e'  autorizzato  a
          procedere  mediante  ricorso  alla   concessione   unitaria
          secondo  le disposizioni e con le modalita' di cui all'art.
          3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984,  n.  798.  Il
          Ministero    dell'ambiente    opera    d'intesa    con   le
          amministrazioni interessate; l'intesa si intende  acquisita
          trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
             4.  Al  fine  di  garantire  l'unitarieta',  anche sotto
          l'aspetto tecnico, degli interventi per  la  tutela  ed  il
          recupero  della  laguna di Venezia, la regione Veneto ha la
          facolta'  di  procedere,  per   gli   interventi   di   sua
          competenza,  mediante  ricorso  alla  concessione  unitaria
          secondo le disposizioni e con le modalita' di cui  all'art.
          3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984".