Art. 6. (( 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. )) (( 360, e' sostituito dal seguente: )) (( "3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la )) (( realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del )) (( sistema di coordinamento e di controllo degli interventi )) (( finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia )) (( ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venzia e del )) (( bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata )) (( la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si )) (( provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 )) (( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno )) (( 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al )) (( Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato )) (( ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di )) (( bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le )) (( amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi )) (( inutilmente trenta giorni dalla richiesta". )) (( 2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. )) (( 360, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, e' il seguente: "3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. 4. Al fine di garantire l'unitarieta', anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facolta' di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984".