Art. 7.
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo del terzo e quarto comma  dell'art.  3  della
          legge  29 novembre 1984, n. 798, citata nella nota all'art.
          1-bis, e' il seguente;
             "Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  autorizzato  a
          procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi
          in  forma  unitaria  a  trattativa privata, anche in deroga
          alle  disposizioni  vigenti,   a   societa',   imprese   di
          costruzione,  anche  cooperative, e loro consorzi, ritenute
          idonee   dal   punto    di    vista    imprenditoriale    e
          tecnico-scientifico,  nell'attuazione  degli  interventi di
          cui alle precedenti lettere a), c), d)  ed  f),  nonche'  a
          procedere  mediante  ricorso  a  concessione  anche per gli
          altri interventi previsti dal presente  articolo,  sentito,
          in  relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui
          all'art. 4.
             Con proprio decreto il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sulla  base  delle convenzioni, definisce le modalita' e le
          forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate  in
          concessione".