Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Riferimenti normativi: - Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, citata nella nota all'art. 1-bis, e' il seguente; "Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed f), nonche' a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'art. 4. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalita' e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione".