Art. 2.
Domanda di concessione
1. Per beneficiare del finanziamento previsto dall'art. 2-bis della
legge i Confidi devono inviare al Ministero, Direzione generale
produzione industriale - Divisione II, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, apposita domanda in regola con il bollo.
2. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) ammontare dello stanziamento effettuato dal Confidi per la
cosituzione o l'incremento di un fondo di garanzia finalizzato al
rilascio delle garnnzie di cui all'art. 2-bis della legge;
b) ammontare del finanziamento richiesto al Ministero;
c) province, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 della
legge, nelle quali il Confidi, sulla base dello statuto vigente, puo'
operare;
d) settori economici: industria, commercio, artigianato, servizi
turistico-alberghieri per i quali il Confidi, sulla base dello
statuto vigente, puo' operare;
e) numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il
contributo, specificando: l'istituto bancario, nonche' la sede o
filiale o sportello;
f) dichiarazione resa dal legale rappresentante del Confidi che
attesti la sussistenza delle caratteristiche del fondo rischi cosi'
come indicate al successivo art. 2.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto vigente;
b) copia conforme all'originale della delibera di costituzione o
di incremento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2-bis della
legge, riportante le modalita' per la concessione delle garanzie e
che autorizza la stipula del finanziamento con il Ministero nel
limite dell'importo richiesto e la sottoscrizione dei relativi
impegni;
c) copia delle convenzioni stipulate o aggiornate con le banche
per la prestazione delle garanzie di cui all'art. 2-bis della legge;
d) dichiarazione bancaria attestante la costituzione e l'entita'
del fondo di garanzia;
e) ultimi due bilanci approvati e relative relazioni di
accompagnamento;
f) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal
rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni dove si indichino:
1) le generalita' del rappresentante legale e degli altri
eventuali componenti l'organo di amministrazione;
2) l'elenco dei consorziati o soci che detengono quote del fondo
consortile superiore al 10%, con le generalita' del legale
rappresentante e degli altri eventuali componenti l'organo di
amministrazione;
3) l'elenco degli eventuali consorziati o soci per conto dei
quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione, con le generalita' del legale rappresentante e degli
altri eventuali componenti l'organo di amministrazione;
g) dichiarazioni sostitutive di notorieta' sottoscritte dal
legale rappresentante del Confidi nonche' da ciascuno dei soggetti
indicati alla precedente lettera f) attestanti le complete
generalita' degli interessati, dei familiari conviventi, nonche' dei
familiari anche di fatto conviventi; la sottoscrizione di tale
dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' di cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.