Art. 2.
                       Domanda di concessione
  1. Per beneficiare del finanziamento previsto dall'art. 2-bis della
legge  i  Confidi  devono  inviare  al  Ministero, Direzione generale
produzione industriale - Divisione II, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, apposita domanda in regola con il bollo.
  2. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:
    a)  ammontare  dello  stanziamento  effettuato dal Confidi per la
cosituzione o l'incremento di un fondo  di  garanzia  finalizzato  al
rilascio delle garnnzie di cui all'art. 2-bis della legge;
    b) ammontare del finanziamento richiesto al Ministero;
    c)  province,  nell'ambito  delle  zone  di  cui all'art. 1 della
legge, nelle quali il Confidi, sulla base dello statuto vigente, puo'
operare;
    d) settori economici: industria, commercio, artigianato,  servizi
turistico-alberghieri  per  i  quali  il  Confidi,  sulla  base dello
statuto vigente, puo' operare;
    e) numero del conto corrente bancario sul  quale  accreditare  il
contributo,  specificando:  l'istituto  bancario,  nonche'  la sede o
filiale o sportello;
    f) dichiarazione resa dal legale rappresentante del  Confidi  che
attesti  la  sussistenza delle caratteristiche del fondo rischi cosi'
come indicate al successivo art. 2.
  3. Alla domanda devono essere allegati:
    a) copia conforme all'originale  dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto vigente;
    b)  copia conforme all'originale della delibera di costituzione o
di incremento del fondo di garanzia ai sensi  dell'art.  2-bis  della
legge,  riportante  le  modalita' per la concessione delle garanzie e
che autorizza la stipula  del  finanziamento  con  il  Ministero  nel
limite  dell'importo  richiesto  e  la  sottoscrizione  dei  relativi
impegni;
    c) copia delle convenzioni stipulate o aggiornate con  le  banche
per la prestazione delle garanzie di cui all'art. 2-bis della legge;
    d)  dichiarazione bancaria attestante la costituzione e l'entita'
del fondo di garanzia;
    e)  ultimi  due  bilanci  approvati  e  relative   relazioni   di
accompagnamento;
    f)   atto   notorio,   o   dichiarazione   sostitutiva  resa  dal
rappresentante legale secondo le disposizioni della legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni dove si indichino:
    1)  le  generalita'  del  rappresentante  legale  e  degli  altri
eventuali componenti l'organo di amministrazione;
    2) l'elenco dei consorziati o soci che detengono quote del  fondo
consortile   superiore   al   10%,  con  le  generalita'  del  legale
rappresentante  e  degli  altri  eventuali  componenti  l'organo   di
amministrazione;
    3)  l'elenco  degli  eventuali  consorziati  o soci per conto dei
quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione, con le generalita' del legale rappresentante e degli
altri eventuali componenti l'organo di amministrazione;
    g)  dichiarazioni  sostitutive  di  notorieta'  sottoscritte  dal
legale rappresentante del Confidi nonche' da  ciascuno  dei  soggetti
indicati   alla   precedente   lettera   f)  attestanti  le  complete
generalita' degli interessati, dei familiari conviventi, nonche'  dei
familiari  anche  di  fatto  conviventi;  la  sottoscrizione  di tale
dichiarazione  deve  essere  autenticata  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.