Art. 3.
Caratteristiche dei fondi di garanzia
1. I fondi di garanzia per i quali si chiede il finanziamento
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere costituiti e gestiti in forma separata dai fondi rischi
ordinari ed essere di libera disponibilita' dei Confidi;
b) essere riservati alla concessione di garanzie che
sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali per i finanziamenti
concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge e che non
superino, anche per operazioni coogarantite da piu' Confidi
beneficiari del finanziamento del Ministero, il 50 per cento dei
finanziamenti stessi;
c) rimanere vincolati agli scopi previsti fino a sei mesi
successivi alla scadenza di tutti i prestiti garantiti;
d) il rapporto fra le garanzie deliberate dal Confidi e le
disponibilita' globali dei fondi non potra' essere superiore a 10;
e) la garanzia non puo' essere deliberata se siano previste
garanzie reali il cui valore sia pari o superiore a quello del
finanziamento concesso;
f) la concessione della garanzia deve avvenire a titolo gratuito.