Art. 3.
                Caratteristiche dei fondi di garanzia
  1.  I  fondi  di  garanzia  per  i quali si chiede il finanziamento
devono avere le seguenti caratteristiche:
    a) essere costituiti e gestiti in forma separata dai fondi rischi
ordinari ed essere di libera disponibilita' dei Confidi;
    b)  essere   riservati   alla   concessione   di   garanzie   che
sostituiscono  in tutto o in parte garanzie reali per i finanziamenti
concessi ai sensi degli  articoli  2  e  3  della  legge  e  che  non
superino,   anche   per   operazioni  coogarantite  da  piu'  Confidi
beneficiari del finanziamento del Ministero,  il  50  per  cento  dei
finanziamenti stessi;
    c)  rimanere  vincolati  agli  scopi  previsti  fino  a  sei mesi
successivi alla scadenza di tutti i prestiti garantiti;
    d) il rapporto fra  le  garanzie  deliberate  dal  Confidi  e  le
disponibilita' globali dei fondi non potra' essere superiore a 10;
    e)  la  garanzia  non  puo'  essere  deliberata se siano previste
garanzie reali il cui valore  sia  pari  o  superiore  a  quello  del
finanziamento concesso;
    f) la concessione della garanzia deve avvenire a titolo gratuito.