Art. 4.
Ripartizione dei fondi
1. Qualora le richieste di finanziamento avanzate dai Confidi
superino la spesa autorizzata la ripartizione tra i vari richiedenti
avverra' in proporzione ai finanziamenti richiesti attribuendo agli
stessi un peso pari al numero delle province in cui il Confidi puo'
operare e al numero dei settori di attivita' economica di intervento
del Confidi.
2. I Confidi potranno, in relazione al finanziamento concesso,
liberare dal vincolo di cui all'art. 3, lettera c), la quota di fondi
che ecceda il rapporto di uno a nove.