Art. 4.
                       Ripartizione dei fondi
  1.  Qualora  le  richieste  di  finanziamento  avanzate dai Confidi
superino la spesa autorizzata la ripartizione tra i vari  richiedenti
avverra'  in  proporzione ai finanziamenti richiesti attribuendo agli
stessi un peso pari al numero delle province in cui il  Confidi  puo'
operare  e al numero dei settori di attivita' economica di intervento
del Confidi.
  2. I Confidi potranno,  in  relazione  al  finanziamento  concesso,
liberare dal vincolo di cui all'art. 3, lettera c), la quota di fondi
che ecceda il rapporto di uno a nove.