Art. 5.
Concessione delle agevolazioni
1. Per le richieste che risultino conformi alle disposizioni della
legge e del presente decreto il Ministero provvede, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
alla concessione dei finanziamenti per gli importi che risultano
dalla applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.
2. La concessione del finanziamento avverra' con decreto del
direttore generale della produzione industriale del Ministero, che il
Confidi dovra' sottoscrivere assumendo i seguenti impegni:
a) utilizzo del finanziamento esclusivamente per il rilascio di
garanzie conformemente a quanto previsto dal precedente art. 3;
b) restituzione della quota del finanziamento che entro dodici
mesi dalla concessione non sia stata impegnata per la concessione
delle garanzie;
c) restituzione del finanziamento entro sei mesi dal rimborso
dell'ultima rata dei mutui garantiti, al netto dei nove decimi delle
insolvenze addebitate al fondo;
d) trasmissione annualmente al Ministero della documentazione
sull'operativita' del fondo cosi' come previsto dal successivo art.
7;
e) restituzione anche dopo la scadenza del termine di cui alla
precedente lettera b) dei nove decimi delle somme eventualmente
recuperate dopo l'escussione delle garanzie.