Art. 5.
                   Concessione delle agevolazioni
  1.  Per le richieste che risultino conformi alle disposizioni della
legge e del presente decreto  il  Ministero  provvede,  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
alla  concessione  dei  finanziamenti  per  gli importi che risultano
dalla applicazione dei criteri di cui al precedente art. 4.
  2. La  concessione  del  finanziamento  avverra'  con  decreto  del
direttore generale della produzione industriale del Ministero, che il
Confidi dovra' sottoscrivere assumendo i seguenti impegni:
    a)  utilizzo  del finanziamento esclusivamente per il rilascio di
garanzie conformemente a quanto previsto dal precedente art. 3;
    b) restituzione della quota del finanziamento  che  entro  dodici
mesi  dalla  concessione  non  sia stata impegnata per la concessione
delle garanzie;
    c) restituzione del finanziamento entro  sei  mesi  dal  rimborso
dell'ultima  rata dei mutui garantiti, al netto dei nove decimi delle
insolvenze addebitate al fondo;
    d) trasmissione annualmente  al  Ministero  della  documentazione
sull'operativita'  del  fondo cosi' come previsto dal successivo art.
7;
    e) restituzione anche dopo la scadenza del termine  di  cui  alla
precedente  lettera  b)  dei  nove  decimi  delle somme eventualmente
recuperate dopo l'escussione delle garanzie.